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GIUSEPPE D’ORSI




             sospetta; motivo per cui nell’applicare gli indici summenzionati verranno prese
             in considerazione, ai fini della segnalazione, soltanto quelle transazioni caratte-
             rizzate da circostanze soggettive e oggettive ragionevolmente sospette (210) .
                  In  materia  si  distinguono  quegli  indici  che  delineano  un  sospetto  dal
             punto di vista “soggettivo”, ossia legato alla figura del cliente inquadrato come
             individuo, e altri che sono qualificati come elementi “oggettivi” e che fanno
             riferimento alle caratteristiche tecniche delle operazioni oggetto di controllo.
             Proprio sulla base di tali strumenti operativi e nel quadro di una piena confor-
             mità normativa, i professionisti riescono a imperniare la propria analisi sulle
             presunte operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.

             3. Modalità e tempistiche della segnalazione
                  La segnalazione, che viene indicata con un numero identificativo univoco
             dal momento della sua acquisizione da parte della UIF, può essere originaria o
             sostitutiva. La segnalazione sostitutiva, che ha l’obiettivo di sostituirsi a pieno a
             quella originaria con l’indicazione dei relativi motivi, ha la finalità di rettificare
             i dati contenuti in una segnalazione originaria a seguito di un invio effettuato di
             iniziativa da parte dell’ente generatore o dopo una richiesta di chiarimenti della
             UIF, in caso di eventuali irregolarità riscontrate.
                  L’aspetto preminente riguardo l’invio delle segnalazioni è ravvisabile nella
             esigenza  di  dettagliare  tutte  le  operazioni  su  cui  si  fonda  l’obbligo  di  dover
             segnalare,  con  l’obiettivo  di  fornire  un  insieme  di  informazioni  completo  e
             quanto più chiaro possibile (211) .
                  Qualora  dovessero  esserci  più  operazioni  della  stessa  tipologia  o  dello
             stesso sistema monetario in un determinato lasso temporale, il professionista
             potrà  predisporre  una  segnalazione  di  attività  “cumulate/aggregate”.  A  tale
             associazione non vi si può ricorrere nel caso la transazione abbia autonoma rile-
             vanza ai fini del sospetto, motivo per cui andrà comunicata e trattata in modalità
             individuale. Elemento caratterizzante la segnalazione risulterà essere il “Codice
             del fenomeno” che sintetizza lo schema di comportamento anomalo ovvero
             l’indicatore di anomalia cui è riconducibile l’attività segnalata (ad esempio, frodi
             nell’attività di leasing, frodi informatiche, usura).
                  Inoltre, verrà indicata la natura dell’operazione segnalata (accertamenti,
             ispezioni e controlli, apertura/chiusura di conti bancari), il codice di avviamento
             bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata richiesta, l’indicazione del col-

             (210)  “Criteri per l’applicazione degli indicatori e dei sub-indici” - “Provvedimento recante gli indi-
                  catori di anomalia”, UIF, Banca D’Italia, Roma, 12 maggio 2023.
             (211)  Provvedimento 4 Maggio 2011 - Allegato 1, Banca d’Italia.

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