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GIUSEPPE D’ORSI
sospetta; motivo per cui nell’applicare gli indici summenzionati verranno prese
in considerazione, ai fini della segnalazione, soltanto quelle transazioni caratte-
rizzate da circostanze soggettive e oggettive ragionevolmente sospette (210) .
In materia si distinguono quegli indici che delineano un sospetto dal
punto di vista “soggettivo”, ossia legato alla figura del cliente inquadrato come
individuo, e altri che sono qualificati come elementi “oggettivi” e che fanno
riferimento alle caratteristiche tecniche delle operazioni oggetto di controllo.
Proprio sulla base di tali strumenti operativi e nel quadro di una piena confor-
mità normativa, i professionisti riescono a imperniare la propria analisi sulle
presunte operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.
3. Modalità e tempistiche della segnalazione
La segnalazione, che viene indicata con un numero identificativo univoco
dal momento della sua acquisizione da parte della UIF, può essere originaria o
sostitutiva. La segnalazione sostitutiva, che ha l’obiettivo di sostituirsi a pieno a
quella originaria con l’indicazione dei relativi motivi, ha la finalità di rettificare
i dati contenuti in una segnalazione originaria a seguito di un invio effettuato di
iniziativa da parte dell’ente generatore o dopo una richiesta di chiarimenti della
UIF, in caso di eventuali irregolarità riscontrate.
L’aspetto preminente riguardo l’invio delle segnalazioni è ravvisabile nella
esigenza di dettagliare tutte le operazioni su cui si fonda l’obbligo di dover
segnalare, con l’obiettivo di fornire un insieme di informazioni completo e
quanto più chiaro possibile (211) .
Qualora dovessero esserci più operazioni della stessa tipologia o dello
stesso sistema monetario in un determinato lasso temporale, il professionista
potrà predisporre una segnalazione di attività “cumulate/aggregate”. A tale
associazione non vi si può ricorrere nel caso la transazione abbia autonoma rile-
vanza ai fini del sospetto, motivo per cui andrà comunicata e trattata in modalità
individuale. Elemento caratterizzante la segnalazione risulterà essere il “Codice
del fenomeno” che sintetizza lo schema di comportamento anomalo ovvero
l’indicatore di anomalia cui è riconducibile l’attività segnalata (ad esempio, frodi
nell’attività di leasing, frodi informatiche, usura).
Inoltre, verrà indicata la natura dell’operazione segnalata (accertamenti,
ispezioni e controlli, apertura/chiusura di conti bancari), il codice di avviamento
bancario (CAB) del Comune italiano dove è stata richiesta, l’indicazione del col-
(210) “Criteri per l’applicazione degli indicatori e dei sub-indici” - “Provvedimento recante gli indi-
catori di anomalia”, UIF, Banca D’Italia, Roma, 12 maggio 2023.
(211) Provvedimento 4 Maggio 2011 - Allegato 1, Banca d’Italia.
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