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TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, ARTICOLO 512-BIS. C.P.




               «dominus», al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finan-
               ziario, economico e produttivo, poichè la disposizione consente di perseguire
               anche i fatti di «auto» ricettazione, riciclaggio o reimpiego (191) :
                      il delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere da reato pre-
               supposto dei delitti di cui all’art. 648-bis c.p. e art. 648-ter c.p. (192) ;
                      il delitto di cui all’art. 512-bis c.p., la cui condotta tipica investe l’attribu-
               zione fittizia a terzi della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità
               aliunde illecitamente acquisiti al fine di eludere le misure ablative ovvero di age-
               volare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.,
               non è in rapporto di presupposizione necessaria con la più grave ipotesi di cui
               all’art. 648-ter c.p., idonea ad escludere la punibilità delle condotte di reimpiego,
               atteso che queste richiedono una derivazione causale materiale da delitto dei beni
               reinvestiti e non un mero collegamento con ipotesi delittuose, quale quella della
               interposizione, che tale provenienza postulano. La S.C. ha precisato che, per il
               carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, la natura derivata
               dei profitti oggetto di interposizione e la dichiarata caratterizzazione finalistica
               rispetto all’agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego non è pos-
               sibile individuare un rapporto di presupposizione giuridica in senso stretto tra il

               trasferimento fraudolento di valori e le condotte di cui all’art. 648-ter c.p. (193) (194) ;
                      Il delitto di intestazione fraudolenta di valori non può costituire reato
               presupposto del delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter 1 c.p., il quale richiede
               l’autonoma provenienza illecita dei beni che ne sono oggetto. La Corte ha pre-
               cisato che, non rientrando tra le finalità contemplate dall’art. 512-bis c.p. la com-
               missione del delitto di autoriciclaggio, i rapporti tra i due reati sono regolati dal
               criterio di consunzione, in applicazione della clausola di sussidiarietà contenuta
               nell’art. 512-bis c.p., salvo il caso in cui l’intestazione fraudolenta abbia finalità
               elusiva delle disposizioni in materia di prevenzione (195) ;
                      non  è  configurabile  il  delitto  di  trasferimento  fraudolento  di  valori
               quando la finalità dell’agente è quella di agevolare la commissione del delitto di
               autoriciclaggio, in quanto tale finalità non rientra tra gli elementi costitutivi del
               delitto di cui all’art. 512-bis c.p. (196) ;

               (191)  Cass. Sez. U, n. 25191 del 27 febbraio 2014.
               (192) Cass. Sez. II, Sentenza n. 33076 del 14 luglio 2016.
               (193)  Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che attua la delega contenuta nella
                    legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura
                    penale e all’ordinamento penitenziario”.
               (194)  Cass. Sez. II, n. 20684 del 9 marzo 2017.
               (195)  C., Sez. VI, 16 marzo - 8 giugno 2022, n. 22417.
               (196)  Cass. Sez. II, 31 maggio - 12 luglio 2022, n. 26902.

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