Page 74 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 74
MIRCO GRANOCCHIA
ricettazione solo i proventi da reato, in quanto, diversamente, si cancellerebbe il
legame con il reato scopo, finendo per punire l’intestazione fittizia in quanto
tale. Si giungerebbe così ad assoggettare a sanzione penale un negozio sogget-
tivamente simulato, ma ritenuto lecito dal codice civile, anche in assenza del
substrato materiale necessariamente evocato dal dolo specifico richiesto dalla
norma (187) .
Ciò ha ripercussioni significative in termini di applicabilità del reato di tra-
sferimento fraudolento di valori rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e
reimpiego in quanto la clausola “se il fatto non costituisce più grave reato”
comporta che l’incriminazione arretri qualora si accerti una condotta che ricada
nell’alveo dei predetti reati.
In realtà, appare proprio difficile individuare un’ipotesi di attribuzione fit-
tizia di beni che non integri già, almeno nella forma del concorso, il delitto di
ricettazione (se vi è il fine di profitto) o di riciclaggio (se il fine è ostacolare la
provenienza illecita).
Si tratta, quindi, di una fattispecie in relazione alla quale pare difficile indi-
viduare uno spazio applicativo (188) , tant’è che negli anni la giurisprudenza ne
aveva confinato l’applicazione ai casi di autoriciclaggio (189) , condotta che (però)
dal 2015 vede un’autonoma ipotesi di reato p.e p. dall’art. 648-ter 1 c.p.
In conclusione, allo stato attuale l’art. 512-bis c.p., rispetto alla condotta
con fine agevolativo, può trovare applicazione concreta solo nell’ipotesi di inte-
stazione fittizia realizzata dall’autore del reato presupposto che non costituisca
autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter 1 c.p. (190) .
4. Il Rapporto con i reati di riciclaggio e l’aggravante dell’agevolazione
mafiosa
Di seguito si riportano, in via esemplificativa e non certamente esaustiva,
i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine ai rapporti del reato di trasfe-
rimento fraudolento di valori con le condotte punite dai reati di ricettazione,
riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio e con l’aggravante dell’agevolazione
mafiosa di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 c.p.
è configurabile il reato di cui all’art. 512-bis c.p. in capo all’autore del
delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la
disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente
(187) Cass., 14 maggio 2013, n. 36870.
(188) E. Musco, 2022, Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, p. 188.
(189) Cass., 9 ottobre 2003, n. 15104; Cass., 5 ottobre 2011, n. 39756.
(190) Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti, cit., 165.
72