Page 74 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA




             ricettazione solo i proventi da reato, in quanto, diversamente, si cancellerebbe il
             legame con il reato scopo, finendo per punire l’intestazione fittizia in quanto
             tale. Si giungerebbe così ad assoggettare a sanzione penale un negozio sogget-
             tivamente simulato, ma ritenuto lecito dal codice civile, anche in assenza del
             substrato materiale necessariamente evocato dal dolo specifico richiesto dalla
             norma (187) .
                  Ciò ha ripercussioni significative in termini di applicabilità del reato di tra-
             sferimento fraudolento di valori rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e
             reimpiego in quanto la clausola “se il fatto non costituisce più grave reato”
             comporta che l’incriminazione arretri qualora si accerti una condotta che ricada
             nell’alveo dei predetti reati.
                  In realtà, appare proprio difficile individuare un’ipotesi di attribuzione fit-
             tizia di beni che non integri già, almeno nella forma del concorso, il delitto di
             ricettazione (se vi è il fine di profitto) o di riciclaggio (se il fine è ostacolare la
             provenienza illecita).
                  Si tratta, quindi, di una fattispecie in relazione alla quale pare difficile indi-
             viduare uno spazio applicativo (188) , tant’è che negli anni la giurisprudenza ne
             aveva confinato l’applicazione ai casi di autoriciclaggio (189) , condotta che (però)
             dal 2015 vede un’autonoma ipotesi di reato p.e p. dall’art. 648-ter 1 c.p.
                  In conclusione, allo stato attuale l’art. 512-bis c.p., rispetto alla condotta
             con fine agevolativo, può trovare applicazione concreta solo nell’ipotesi di inte-
             stazione fittizia realizzata dall’autore del reato presupposto che non costituisca
             autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter 1 c.p. (190) .

             4.  Il Rapporto con i reati di riciclaggio e l’aggravante dell’agevolazione
               mafiosa
                  Di seguito si riportano, in via esemplificativa e non certamente esaustiva,
             i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine ai rapporti del reato di trasfe-
             rimento fraudolento di valori con le condotte punite dai reati di ricettazione,
             riciclaggio,  reimpiego  e  autoriciclaggio  e  con  l’aggravante  dell’agevolazione
             mafiosa di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991, oggi art. 416-bis 1 c.p.
                    è configurabile il reato di cui all’art. 512-bis c.p. in capo all’autore del
             delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la
             disponibilità  di  denaro,  beni  o  altre  utilità,  di  cui  rimanga  effettivamente


             (187)  Cass., 14 maggio 2013, n. 36870.
             (188)  E. Musco, 2022, Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, p. 188.
             (189)  Cass., 9 ottobre 2003, n. 15104; Cass., 5 ottobre 2011, n. 39756.
             (190)  Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti, cit., 165.

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