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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE




               Banca d’Italia per i soggetti esercenti attività finanziarie (204) , del Ministero di
               Giustizia per i professionisti (205)  e del Ministero dell’Interno per i soggetti non
               finanziari appartenenti alle pubbliche amministrazioni (206) .
                    I campanelli d’allarme forniti dalla UIF che consentono al professionista
               di applicare la normativa vigente ad una specifica fattispecie, lungi dall’esser
               considerati esaustivi o definitivi, non escludono che ulteriori comportamenti,
               sebbene non previsti in forma esplicita dal Provvedimento “de quo”, possano
               assumere  caratteristiche  tali  da  originare  in  concreto  profili  per  cui  diviene
               necessaria la segnalazione (207) .
                    I 34 indicatori di anomalia spaziano da un esame afferente al comporta-
               mento o alle caratteristiche qualificanti il cliente (ad esempio, se riluttante a for-
               nire informazioni sullo scopo o sulla natura della prestazione che vuole contrar-
               re), alle modalità con cui viene richiesto il pagamento della transazione (l’utiliz-
               zo di banconote in tagli inusuali, il ricorso ingiustificato a tecniche di fraziona-
               mento delle operazioni), fino ad un’analisi approfondita qualora dovesse esserci
               una ingiustificata interposizione di soggetti terzi o di strumenti societari/asso-
               ciativi tali da limitare la facile identificazione della proprietà della gestione (208) .
                    Si specifica che la sussistenza di uno o più indici non comporta la neces-
               saria qualificazione di quella operazione come sospetta; infatti, l’attività di con-
               trollo della clientela e la conseguente analisi della relativa posizione economica
               deve avvenire attraverso una valutazione complessiva del quadro informativo a
               disposizione dei soggetti antiriciclaggio.
                    Inoltre, anche qualora non dovesse esserci la possibilità di effettuare con-
               trolli di “adeguata verifica della clientela”, sussiste l’obbligo di non procedere
               all’instaurazione del rapporto con il cliente, o di interromperlo nel caso sia già
               in essere, ma non quello di avviare l’iter per la segnalazione, essendo quest’ulti-
               ma rimessa ad una valutazione di più ampia portata (209) .
                    Ne deriva che solo ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche
               soggettive del cliente e alla sua normale operatività, da esaminare sia sotto il
               profilo quantitativo che per ciò che concerne i modelli contrattuali utilizzati,
               fanno emergere l’obbligo di segnalazione.
                    La valutazione globale ha la finalità di offrire al cliente la possibilità di giu-
               stificare,  anche  attraverso  idonea  documentazione,  un’operazione  ritenuta
               (204)  D.lgs 231/2007, art.10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f).
               (205)  D.lgs. 231/2007, art. 12; art.13, comma 1, lettera b).
               (206)  D.lgs. 231/2007, art. 10, comma 2, lettere e) e g), art. 14.
               (207)  “Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF”, Banca D’Italia, Roma, 12 maggio 2023.
               (208)  “Provvedimento recante gli indicatori di anomalia”, UIF, Banca D’Italia, Roma, 12 maggio 2023.
               (209)  D.lgs., 231/2007, art. 19, comma 1, lettere a), b) e c).

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