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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
laboratore nel caso il cliente se ne sia avvalso per l’esecuzione dell’operazione
(agente in attività finanziaria o broker assicurativo), il tipo di titolo di credito
richiesto per l’effettuazione dell’operazione (assegno bancario/postale), la clas-
sificazione del rapporto che deriva dalla tipologia di incarico professionale attri-
buito dal cliente (carte di pagamento, conto corrente), il tipo di legame con la
specifica operazione oggetto di segnalazione (212) .
Inoltre, per ogni soggetto segnalato bisognerà specificare se ‘persona poli-
ticamente esposta’ (PEP) (213) o se presente in liste di terrorismo, indicando nella
nota descrittiva la tipologia di lista in cui risulta inserito. La trasmissione delle
segnalazioni alla UIF avviene esclusivamente a mezzo telematico o informatico,
tramite apposito portale della Banca d’Italia, al quale i destinatari dell’obbligo
dovranno preventivamente registrarsi e successivamente abilitarsi (214) .
Tale strumento consente di avere a disposizione di tutte le categorie di
segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori) uno stesso modello di
segnalazione, le cui differenze sono relative alle diverse tipologie di informazio-
ni da comunicare, in relazione alle tipicità dei vari soggetti.
Infine, per quanto concerne la tempistica entro la quale i soggetti obbligati
devono procedere alla comunicazione, essa va effettuata in via prioritaria prima
del verificarsi dell’operazione nel caso sia possibile per il soggetto obbligato
rilevarne i caratteri, oppure “senza ritardo” rispetto al porre in essere, o all’aver
già posto in essere, un’attività volta all’utilizzo di fondi di natura illecita, qualora
abbia connotati non coerenti con il profilo di rischio del cliente (215) .
4. Applicazioni pratiche
La previsione dell’obbligo per gli operatori finanziari di “adeguata verifica
della clientela”, di conservazione delle operazioni effettuate e, soprattutto, di
segnalazione (qualora dovessero emergere elementi che diano “ragionevoli
motivi per sospettare”), fanno emergere in maniera inequivocabile l’obiettivo
delle varie Direttive comunitarie, ossia “intercettare” l’operazione finanziaria
sospetta di riciclaggio.
Non a caso, la III Direttiva antiriciclaggio n. 2005/60/CE (216) , avendo
l’obiettivo di contrastare la gestione di attività economiche e di quei flussi di
denaro che costituiscono fonte di finanziamento delle organizzazioni criminali,
(212) Provvedimento 4 Maggio 2011 - Allegato 2, Banca d’Italia.
(213) D.lgs., 231/2007, art. 1, comma 2, lett. dd) - art. 1, Allegato tecnico.
(214) D.lgs., 231/2007, art. 36, comma 1.
(215) D.lgs., 231/2007, art. 35, comma 1.
(216) Direttiva pubblicata in G.U. dell’Unione europea con la legge 309 del 25 novembre 2005.
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