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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE




               laboratore nel caso il cliente se ne sia avvalso per l’esecuzione dell’operazione
               (agente in attività finanziaria o broker assicurativo), il tipo di titolo di credito
               richiesto per l’effettuazione dell’operazione (assegno bancario/postale), la clas-
               sificazione del rapporto che deriva dalla tipologia di incarico professionale attri-
               buito dal cliente (carte di pagamento, conto corrente), il tipo di legame con la
               specifica operazione oggetto di segnalazione (212) .
                    Inoltre, per ogni soggetto segnalato bisognerà specificare se ‘persona poli-
               ticamente esposta’ (PEP) (213)  o se presente in liste di terrorismo, indicando nella
               nota descrittiva la tipologia di lista in cui risulta inserito. La trasmissione delle
               segnalazioni alla UIF avviene esclusivamente a mezzo telematico o informatico,
               tramite apposito portale della Banca d’Italia, al quale i destinatari dell’obbligo
               dovranno preventivamente registrarsi e successivamente abilitarsi (214) .
                    Tale strumento consente di avere a disposizione di tutte le categorie di
               segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori) uno stesso modello di
               segnalazione, le cui differenze sono relative alle diverse tipologie di informazio-
               ni da comunicare, in relazione alle tipicità dei vari soggetti.
                    Infine, per quanto concerne la tempistica entro la quale i soggetti obbligati
               devono procedere alla comunicazione, essa va effettuata in via prioritaria prima
               del verificarsi dell’operazione nel caso sia possibile per il soggetto obbligato
               rilevarne i caratteri, oppure “senza ritardo” rispetto al porre in essere, o all’aver
               già posto in essere, un’attività volta all’utilizzo di fondi di natura illecita, qualora
               abbia connotati non coerenti con il profilo di rischio del cliente (215) .

               4. Applicazioni pratiche
                    La previsione dell’obbligo per gli operatori finanziari di “adeguata verifica
               della clientela”, di conservazione delle operazioni effettuate e, soprattutto, di
               segnalazione  (qualora  dovessero  emergere  elementi  che  diano  “ragionevoli
               motivi per sospettare”), fanno emergere in maniera inequivocabile l’obiettivo
               delle varie Direttive comunitarie, ossia “intercettare” l’operazione finanziaria
               sospetta di riciclaggio.
                    Non  a  caso,  la  III  Direttiva  antiriciclaggio  n.  2005/60/CE (216) , avendo
               l’obiettivo di contrastare la gestione di attività economiche e di quei flussi di
               denaro che costituiscono fonte di finanziamento delle organizzazioni criminali,


               (212)  Provvedimento 4 Maggio 2011 - Allegato 2, Banca d’Italia.
               (213)  D.lgs., 231/2007, art. 1, comma 2, lett. dd) - art. 1, Allegato tecnico.
               (214)  D.lgs., 231/2007, art. 36, comma 1.
               (215)  D.lgs., 231/2007, art. 35, comma 1.
               (216)  Direttiva pubblicata in G.U. dell’Unione europea con la legge 309 del 25 novembre 2005.

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