Page 77 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 77
Segnalazioni di Operazioni Sospette
Sottotenente Giuseppe D’Orsi
(*)
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Indicatori di anomalia. - 3. Modalità e tempistiche della
segnalazione. - 4. Applicazioni pratiche. - 5. Conclusione.
1. Introduzione
Negli ultimi anni il riciclaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei pro-
venti illeciti hanno raggiunto dimensioni quantitative considerevoli. La crescen-
te globalizzazione dei mercati, i progressi tecnologici e la maggiore sofisticazio-
ne dei servizi di pagamento e dei prodotti dell’ingegneria finanziaria, hanno
contribuito in maniera incisiva all’incremento di tali fenomeni.
L’azione di contrasto al riciclaggio di denaro (definito money laundering) ha
come sua connotazione precipua l’analisi e l’approfondimento delle segnalazio-
ni concernenti le transazioni finanziarie ritenute sospette.
Tale strumento informativo risulta essere prezioso in vista dell’individua-
zione, sequestro ed eventuale confisca di tutti quei patrimoni illeciti accumulati
dalle organizzazioni criminali.
Le norme in materia sono contenute nella sezione III, capo III, del d.lgs.
231/2007 (199) , con la finalità di imporre obblighi di segnalazione, che possono
riferirsi tanto ad una singola transazione quanto a più transazioni funzionalmen-
te e/o economicamente collegate tra loro, a determinate categorie di soggetti (200) .
Le procedure di segnalazione risultano essere differenziate a seconda del
soggetto obbligato; infatti, ogni categoria avrà precisi adempimenti da assolvere
per ciò che concerne le modalità con le quali deve provvedere all’obbligo di
comunicazione.
La normativa in materia prevede, per tutte queste categorie di soggetti,
l’obbligo di rendere nota alla U.I.F. (201) tutte quelle operazioni per le quali “ci
(*) Comandantete del Nucleo Operativo Radiomobile (NOR) di Modica (RG).
(199) Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente, La prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché
della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.
(200) Art. 3, d.lgs. 231/2007: Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nel-
l’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, presta-
tori di servizi di gioco.
(201) Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia con il d.lgs.
231/2007.
75