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Segnalazioni di Operazioni Sospette


                                        Sottotenente Giuseppe D’Orsi
                                                                 (*)


               SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Indicatori di anomalia. - 3. Modalità e tempistiche della
                          segnalazione. - 4. Applicazioni pratiche. - 5. Conclusione.


               1.  Introduzione
                    Negli ultimi anni il riciclaggio di denaro sporco e il reinvestimento dei pro-
               venti illeciti hanno raggiunto dimensioni quantitative considerevoli. La crescen-
               te globalizzazione dei mercati, i progressi tecnologici e la maggiore sofisticazio-
               ne dei servizi di pagamento e dei prodotti dell’ingegneria finanziaria, hanno
               contribuito in maniera incisiva all’incremento di tali fenomeni.
                    L’azione di contrasto al riciclaggio di denaro (definito money laundering) ha
               come sua connotazione precipua l’analisi e l’approfondimento delle segnalazio-
               ni concernenti le transazioni finanziarie ritenute sospette.
                    Tale strumento informativo risulta essere prezioso in vista dell’individua-
               zione, sequestro ed eventuale confisca di tutti quei patrimoni illeciti accumulati
               dalle organizzazioni criminali.
                    Le norme in materia sono contenute nella sezione III, capo III, del d.lgs.
               231/2007  (199) , con la finalità di imporre obblighi di segnalazione, che possono
               riferirsi tanto ad una singola transazione quanto a più transazioni funzionalmen-
               te e/o economicamente collegate tra loro, a determinate categorie di soggetti (200) .
                    Le procedure di segnalazione risultano essere differenziate a seconda del
               soggetto obbligato; infatti, ogni categoria avrà precisi adempimenti da assolvere
               per ciò che concerne le modalità con le quali deve provvedere all’obbligo di
               comunicazione.
                    La normativa in materia prevede, per tutte queste categorie di soggetti,
               l’obbligo di rendere nota alla U.I.F. (201)  tutte quelle operazioni per le quali “ci

               (*)  Comandantete del Nucleo Operativo Radiomobile (NOR) di Modica (RG).
               (199)  Attuazione  della  Direttiva  2005/60/CE  concernente,  La  prevenzione  dell’utilizzo  del  sistema
                    finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché
                    della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione.
               (200)  Art. 3, d.lgs. 231/2007: Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nel-
                    l’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, presta-
                    tori di servizi di gioco.
               (201)  Unità di Informazione finanziaria per l’Italia, istituita presso la Banca d’Italia con il d.lgs.
                    231/2007.

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