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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
All’interno di questa trattazione è utile, al fine di avere un quadro nozio-
nistico completo, specificare che accanto alla confisca summenzionata, la quale
colpisce la persona fisica, il rappresentante legale o il dirigente che abbia com-
messo il reato, nei casi di riciclaggio, autoriciclaggio e simili può risultare
responsabile penalmente anche l’ente, potendosi configurare così la confisca a
suo carico (231) .
Anche in tale circostanza si può delineare non solo una confisca diretta ma
anche “per equivalente”, seguendo la stessa disciplina prevista per i casi di pro-
fitto del reato presupposto. Si chiarisce però che con l’autoriciclaggio, il profitto
confiscabile a carico dell’ente corrisponderà soltanto al valore della plusvalenza,
ossia alla maggiore utilità ottenuta; a differenza dei casi di riciclaggio dove il
profitto confiscabile corrisponde per intero a quello ricavato dalla commissione
del reato presupposto.
5. Conclusione
Le segnalazioni delle attività sospette, dunque, hanno il senso logico di
porre in rilievo operazioni economiche non trasparenti, per cui la finalità pre-
ventiva, in relazione al contrasto del riciclaggio ed anche al finanziamento del
terrorismo, viene ottemperata con tutti i crismi del caso soltanto qualora ven-
gano rispettate le procedure e le tempistiche previste dalla normativa vigente
rivolta alla realizzazione di un sistema economico che non sia veicolo di flussi
finanziari derivanti dalla commissione di delitti.
Sulla base degli obblighi previsti assume funzione fondamentale la UIF, la
quale ricevuta la segnalazione provvede a compiere tutte le valutazioni del caso.
Le determinazioni di tale Unità possono sfociare tanto in un’archiviazio-
ne, quanto in una trasmissione delle informazioni alle autorità competenti, quali
Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza. Al fine di porre in essere le dovute verifiche di competenza,
la UIF acquisisce dati volti ad arricchire il patrimonio informativo di ciascuna
segnalazione, con l’obiettivo di delineare i profili di determinati flussi finanziari,
anche transnazionali, provvedendo a valutare così i casi a rischio maggiore.
In virtù di tale sistema organizzativo si è in grado di contribuire a preser-
vare la stabilità, la concorrenza, il regolare funzionamento dei mercati finanziari
e, soprattutto, l’integrità dell’economia.
Le recenti novelle legislative, in linea con l’evoluzione del quadro inter-
nazionale, hanno allargato la platea dei destinatari degli obblighi previsti dalla
(231) D.lgs. n. 231/2001, art. 25-octies.
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