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MIRCO GRANOCCHIA
Quantomeno a livello teorico, ciascun bitcoin è trasferibile ma non duplica-
bile (242) (non può essere trasmesso contemporaneamente a due o più soggetti
diversi) e costituisce, quindi, ciò che è stato definito «a digital scarce asset» (243) ,
ovverosia una risorsa digitale unica che esiste come posta contabile all’interno
del registro blockchain. Il concetto di unicità digitale, dal punto di vista informa-
tico, rappresenta una caratteristica di notevolissima rilevanza, che si contrappo-
ne all’infinita replicabilità che normalmente connota i contenuti elettronici (244) .
Un altro aspetto di importanza dirimente è costituito dall’attributo della
decentralizzazione. La blockchain, infatti, non viene mantenuta attraverso una
struttura centralizzata e gerarchica di tipo Server-Client (S/C) ma, al contrario,
è condivisa e replicata tra tutti i nodi (245) che partecipano alla rete. Ciò consente
che il trasferimento di bitcoin da un soggetto ad un altro avvenga in maniera
completamente distribuita, sul modello di funzionamento paritario delle archi-
tetture p2p. La struttura è completamente permissionless, nel senso che chiunque
può prendere parte al network in qualità di nodo e contribuire al suo funziona-
mento (246) .
La giurisprudenza, facendo propri gli insegnamenti della dottrina, osserva
che la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite,
in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza
previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi «nodi» e sulla provenienza del denaro con-
vertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate
nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso
di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione
alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite) (247) .
Giovanni Rinaldi, già direttore dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed
Informatica “Antonio Ruberti” (IASI), evidenzia che le transazioni bitcoin non
(242) Cfr. Ametrano, Oltre l’oro digitale? Ben poco altro, consultabile all’indirizzo
http://nova.ilsole24ore.com/.
(243) Intesa San Paolo, International and Regulatory Affairs Dept, ESMA Call for Evidence Investment
using virtual currency or distributed ledger technology, consultabile sul sito www.esma.europa.eu.
(244) Cfr. Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, Giovanni Rinaldi, 2019.
(245) Per nodo si intende una macchina che prende parte e contribuisce al sistema bitcoin: cfr.
Franco, Understanding Bitcoin, cit., p 5.
(246) Sulla stima del numero dei nodi attualmente attivi, cfr. Global Bitcoin Nodes Distribution, dispo-
nibile sul portale https://bitnodes.earn.com.
(247) Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 7 luglio 2022) 13 luglio 2022, n. 27023 - in ricorso (al contrario)
si rappresentava che era carente il requisito della idoneità della condotta ad ostacolare l’iden-
tificazione della provenienza illecita dei beni, secondo un criterio di idoneità ex ante, in quan-
to tutti gli acquisti erano stati fatti nella piattaforma digitale, con trasparenza di ogni transa-
zione, posto che le vicende traslative riguardanti i bitcoin si trasformavano in blocco di una
più grande catena (blockchain), con evidenza degli accounts degli utilizzatori, ed erano regi-
strate su un libro contabile digitale (distribuited ledger), di dominio pubblico.
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