Page 90 - Rassegna 2023-4_Inserto
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MIRCO GRANOCCHIA




                  Quantomeno a livello teorico, ciascun bitcoin è trasferibile ma non duplica-
             bile (242)  (non può essere trasmesso contemporaneamente a due o più soggetti
             diversi) e costituisce, quindi, ciò che è stato definito «a digital scarce asset» (243) ,
             ovverosia una risorsa digitale unica che esiste come posta contabile all’interno
             del registro blockchain. Il concetto di unicità digitale, dal punto di vista informa-
             tico, rappresenta una caratteristica di notevolissima rilevanza, che si contrappo-
             ne all’infinita replicabilità che normalmente connota i contenuti elettronici (244) .
                  Un altro aspetto di importanza dirimente è costituito dall’attributo della
             decentralizzazione. La blockchain, infatti, non viene mantenuta attraverso una
             struttura centralizzata e gerarchica di tipo Server-Client (S/C) ma, al contrario,
             è condivisa e replicata tra tutti i nodi (245)  che partecipano alla rete. Ciò consente
             che il trasferimento di bitcoin da un soggetto ad un altro avvenga in maniera
             completamente distribuita, sul modello di funzionamento paritario delle archi-
             tetture p2p. La struttura è completamente permissionless, nel senso che chiunque
             può prendere parte al network in qualità di nodo e contribuire al suo funziona-
             mento (246) .
                  La giurisprudenza, facendo propri gli insegnamenti della dottrina, osserva
             che la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin si presta ad agevolare condotte illecite,
             in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema cd. permissionless), senza
             previsione di alcun controllo sull’ingresso di nuovi «nodi» e sulla provenienza del denaro con-
             vertito (si è anche sottolineato come sia ormai noto il vasto numero di criptovalute utilizzate
             nel darkweb, proprio per le loro peculiari caratteristiche, e che alcune di esse, attraverso l’uso
             di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono un elevato livello di privacy sia in relazione
             alla persona dell’utente sia in relazione all’oggetto delle compravendite) (247) .
                  Giovanni  Rinaldi,  già  direttore  dell’Istituto  di  Analisi  dei  Sistemi  ed
             Informatica “Antonio Ruberti” (IASI), evidenzia che le transazioni bitcoin non
             (242)  Cfr.  Ametrano,  Oltre  l’oro  digitale?  Ben  poco  altro,  consultabile  all’indirizzo
                  http://nova.ilsole24ore.com/.
             (243)  Intesa San Paolo, International and Regulatory Affairs Dept, ESMA Call for Evidence Investment
                  using virtual currency or distributed ledger technology, consultabile sul sito www.esma.europa.eu.
             (244)  Cfr. Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, Giovanni Rinaldi, 2019.
             (245)  Per nodo si intende una macchina che prende parte e contribuisce al sistema bitcoin: cfr.
                  Franco, Understanding Bitcoin, cit., p 5.
             (246)  Sulla stima del numero dei nodi attualmente attivi, cfr. Global Bitcoin Nodes Distribution, dispo-
                  nibile sul portale https://bitnodes.earn.com.
             (247)  Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 7 luglio 2022) 13 luglio 2022, n. 27023 - in ricorso (al contrario)
                  si rappresentava che era carente il requisito della idoneità della condotta ad ostacolare l’iden-
                  tificazione della provenienza illecita dei beni, secondo un criterio di idoneità ex ante, in quan-
                  to tutti gli acquisti erano stati fatti nella piattaforma digitale, con trasparenza di ogni transa-
                  zione, posto che le vicende traslative riguardanti i bitcoin si trasformavano in blocco di una
                  più grande catena (blockchain), con evidenza degli accounts degli utilizzatori, ed erano regi-
                  strate su un libro contabile digitale (distribuited ledger), di dominio pubblico.

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