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UNO SGUARDO AL FUTURO. IL CYBERLAUNDERING




                    Conti bancari dormienti, funzionari e direttori di banca compiacenti che
               uniti alla pratica delle false fatturazioni (emettere fatture per transazioni o ser-
               vizi inesistenti al fine di creare spese fittizie o ottenere vantaggi finanziari ille-
               gali), creano un meccanismo polivalente che può essere utilizzato per evadere
               le tasse, riciclare denaro sporco, gonfiare i costi aziendali, procacciarsi finanzia-
               menti fraudolenti o sfruttare altri mezzi di profitto illecito.
                    Il  cyberlaundering  trae  origine  dalla  progressiva  dematerializzazione  del
               denaro e dall’avvento della cosiddetta moneta elettronica, ma è stato con l’in-
               troduzione delle valute virtuali che il fenomeno ha avuto una crescita esponen-
               ziale.
                    Il problema, come si è accennato, è legato alla differenza tra identificazio-
               ne a fini antiriciclaggio e tracciabilità nelle operazioni di pagamento, per esem-
               pio con Bitcoin.
                    Ranieri Razzante, docente di tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio
               all’Università di Bologna spiega che Mentre il primo si riferisce, in estrema sintesi,
               all’individuazione dell’identità del soggetto che effettua la transizione, l’altro attiene alla regi-
               strazione delle operazioni effettuate dal detentore di una chiave privata verso un altro soggetto
               che possiede, a sua volta, un’altra chiave privata, attraverso un sistema di cifratura/ decifra-
               tura a chiave pubblica. Secondo Razzante, il modello su cui sono state costituite le
               criptovalute,  la  blockchain,  rende  difficile,  se  non  impossibile  il  tracciamento,
               significando che agli inquirenti potrebbero restare in mano solo pseudonimi,
               non sempre altrimenti identificabili.
                    Secondo dottrina (240) , la blockchain consiste in una particolare forma di libro
               mastro distribuito (distributed ledger), raffigurabile attraverso l’immagine di una
               catena in continuo accrescimento, formata da anelli digitali (block) all’interno di
               ciascuno dei quali è racchiuso un certo numero di transazioni.
                    I trasferimenti di bitcoin non vengono validati singolarmente, ma in gruppi
               organizzati in blocchi concatenati l’uno all’altro, quasi come fossero le pagine
               di un libro. Tali transazioni sono iscritte con un metodo che ricorda da vicino
               le scritture contabili in partita doppia: semplificando, all’interno di ciascun bloc-
               co la differenza complessiva tra dare e avere, vale a dire tra bitcoin trasmessi e
               bitcoin  ricevuti,  deve  sempre  corrispondere  a  zero.  La  blockchain  tiene  traccia
               dell’attuale situazione di titolarità di tutti i bitcoin esistenti e della catena di tra-
               sferimenti che li ha riguardati a partire dalla loro creazione, in uno storico per-
               petuo delle transazioni (241) .

               (240)  Cfr.  Approcci  normativi  e  qualificazione  giuridica  delle  criptomonete,  Giovanni  Rinaldi,
                    2019.
               (241)  Ibidem.

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