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GIUSEPPE D’ORSI




             normativa antiriciclaggio (232) , consentendo così di intercettare e ostacolare l’im-
             piego dei proventi di reato.
                  L’attività informativa in tal senso è ulteriormente favorita in virtù della
             posizione istituzionale della UIF che, essendo collocata nell’ambito della Banca
             d’Italia, favorisce la collaborazione con le Autorità di Vigilanza, agevolando così
             la condivisione di analisi e studi.
                  L’interesse del legislatore, affinché gli obblighi di cui abbiamo argomenta-
             to vengano rispettati, emerge non solo dalle disposizioni riferite alla generalità
             dei soggetti obbligati ma, soprattutto, dalle norme specifiche destinate al con-
             trollo sulle attività di professionisti ed enti vigilati.
                  Dimostrazione di ciò è l’estensione della disciplina bancaria e finanziaria,
             in casi specifici, anche agli esponenti aziendali, con la possibilità di applicare nei
             confronti dei medesimi la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione
             allo svolgimento delle proprie funzioni.
                  Infine,  risulta  doveroso  sottolineare  l’essenzialità  del  ruolo  dei  soggetti
             obbligati, in quanto sono i primi attori capaci di porre in essere quelle misure
             idonee  ad  individuare  e  bloccare  operazioni  a  rischio  riciclaggio,  avendo  gli
             strumenti per mitigarle e gestirle in maniera proficua attraverso controlli appro-
             fonditi e procedure interne, conformi alla loro natura e dimensione (233) .
                  Gli  obiettivi  istituzionali  in  tale  settore  potranno  essere  perseguiti  in
             maniera più redditizia soprattutto grazie ad un maggior coordinamento e soste-
             gno tra le varie Unità nazionali di informazione finanziaria, con conseguente
             armonizzazione legislativa da parte dei singoli Stati.
















             (232)  Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92 ha incluso tra i soggetti obbligati anche i compro oro. Tale
                  disposizione è indirizzata a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di
                  oggetti preziosi usati, fissando l’obbligo di identificazione della clientela, conservazione dei
                  dati acquisiti e segnalazione di operazioni sospette.
             (233)  Art. 8, Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

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