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MIRCO GRANOCCHIA
imprenditoriale (170) in modo da acquisire la contitolarità (anche in quota) della
proprietà aziendale e degli utili;
la fittizia costituzione di una società commerciale attraverso l’intestazio-
ne di quote a prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e
soci occulti di altra società dichiarata fallita (171) .
Rientrano, dunque, nel campo della fittizietà tutte quelle realtà giuridiche
apparenti create, attraverso qualsivoglia operazione, nell’interesse di un reale
dominus.
Ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale diviene, allora, indispen-
sabile provare che il fatto storico artatamente creato dall’agente e che lo scopo
cui tende tale condotta siano accertati sulla base di elementi logici e fattuali.
Trattasi di un reato istantaneo con effetti di natura permanente: Una
volta realizzata l’attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che
possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento.
Il permanere della situazione antigiuridica, quale conseguenza del contegno criminoso si pro-
fila, quindi, rispetto alle finalità di fattispecie, diretta a reprimere un effetto latu sensu tra-
slativo, da iscrivere nel più ampio genus del c.d. riciclaggio, come dato non eccedente l’ambito
di un post fatto non punibile (172) .
Ciò, in pratica, comporta che nelle ipotesi di attività imprenditoriale, costituisce nuovo
ed autonomo reato, e non già un post - factum non punibile, la creazione, da un’originaria
società fittizia, di nuove società al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni (173) .
Si è infatti chiarito che il delitto in esame è configurabile non solo con riferi-
mento al momento iniziale della nascita della impresa (quando, per eludere le dispo-
sizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o per agevo-
lare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.,
taluno attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità formale
dell’impresa stessa o della società); ma anche con riferimento al momento successivo
relativo alla vita della impresa, quando, una volta che l’impresa o la società sia sorta in
modo lecito, si verifichi comunque l’inserimento in essa di chi se ne avvale per i predetti ille-
citi fini (174) .
Tale assunto comporta che “l’eventuale liceità della genesi della società non esclude
la commissione del delitto con riferimento al successivo ingresso nella compagine sociale di soci
occulti mossi dalle finalità illecite indicate nella norma incriminatrice” (175) .
(170) Cass. Sez. I, n. 43049/2003.
(171) Cass. Sez. I, n. 6939/2011.
(172) Cass. pen. Sez. Unite, 28 febbraio 2001, n. 8.
(173) Cass. pen. Sez. II, 30 marzo 2016, n. 12871.
(174) Cass., Sez. I, 15 ottobre 2003, n. 43049; Cass., Sez. II, 8 marzo 2011, n. 23131.
(175) Cass. pen. Sez. II, Sent., 30 marzo 2016, n. 12871.
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