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Trasferimento fraudolento di valori


                                     articolo 512-bis. c.p.

                                        Sottotenente Mirco Granocchia
                                                                  (*)

                    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
               o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure
               di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
               agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
                                               !

               SOMMARIO: 1.  Introduzione.  -  2.  Sistematica.  -  3.  Natura  e  struttura  giuridica.  -  4.  Il
                          Rapporto con i reati di riciclaggio e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.


               1. Introduzione
                    Con il D.L. n. 306 del 1992, recante “modifiche urgenti al nuovo codice di pro-
               cedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, in risposta ad una
               serie di delitti espressione di forme criminali complesse e aggressive e non meramente
               episodiche, ma endemiche e tendenzialmente destabilizzanti, il Governo dell’epoca si
               volle imporre un programma normativo rafforzato volto a sanzionare anche quei
               comportamenti che, nel risolversi in contributi all’impunità ed alla redditività di prece-
               denti attività illecite, risultassero idonei ad assumere un proprio spessore criminogeno.
                    L’accresciuta sensibilità legislativa per le vicende post-factum (155)  - in particolare
               per la destinazione finale e l’impiego del profitto dei delitti - ha favorito interventi
               di lotta alla criminalità organizzata volti a disegnare apposite circostanze aggravanti
               e specifiche figure criminose che denunciano condotte collaborative e agevolative,
               oltre che profili di contiguità, della logica imprenditoriale propria dell’agire mafioso.
               È così che, di ogni condotta, sono stati delineati i tratti tipici raffigurandone l’am-
               bito di incidenza relativamente alle fasi di immissione e di reivestimento dei pro-
               venti illegali nei circuiti economici “puliti”. Il trasferimento, reale o non, di risorse
               illecite tra due o più persone assume, dunque, rilevanza penale a seguito della presa
               di coscienza dell’esistenza delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico; la
               conseguente necessità/volontà di individuare i responsabili effettivi delle situazioni
               delittuose originanti le disponibilità economiche illecite ha portato a favorire la tra-
               sparenza delle transazioni finanziarie, nell’ottica di porsi nelle condizioni di poter
               arginare condotte particolari e complesse prima incensurabili autonomamente.

               (*)  Comandante della Tenenza di Casalnuovo di Napoli.
               (155)  Vassalli, voce «Antefatto non punibile, postfatto non punibile», in Enc. Dir., II, Milano 1958, 505 e ss.

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