Page 65 - Rassegna 2023-4_Inserto
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Trasferimento fraudolento di valori
articolo 512-bis. c.p.
Sottotenente Mirco Granocchia
(*)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui
agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Sistematica. - 3. Natura e struttura giuridica. - 4. Il
Rapporto con i reati di riciclaggio e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
1. Introduzione
Con il D.L. n. 306 del 1992, recante “modifiche urgenti al nuovo codice di pro-
cedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”, in risposta ad una
serie di delitti espressione di forme criminali complesse e aggressive e non meramente
episodiche, ma endemiche e tendenzialmente destabilizzanti, il Governo dell’epoca si
volle imporre un programma normativo rafforzato volto a sanzionare anche quei
comportamenti che, nel risolversi in contributi all’impunità ed alla redditività di prece-
denti attività illecite, risultassero idonei ad assumere un proprio spessore criminogeno.
L’accresciuta sensibilità legislativa per le vicende post-factum (155) - in particolare
per la destinazione finale e l’impiego del profitto dei delitti - ha favorito interventi
di lotta alla criminalità organizzata volti a disegnare apposite circostanze aggravanti
e specifiche figure criminose che denunciano condotte collaborative e agevolative,
oltre che profili di contiguità, della logica imprenditoriale propria dell’agire mafioso.
È così che, di ogni condotta, sono stati delineati i tratti tipici raffigurandone l’am-
bito di incidenza relativamente alle fasi di immissione e di reivestimento dei pro-
venti illegali nei circuiti economici “puliti”. Il trasferimento, reale o non, di risorse
illecite tra due o più persone assume, dunque, rilevanza penale a seguito della presa
di coscienza dell’esistenza delle infiltrazioni criminali nel tessuto economico; la
conseguente necessità/volontà di individuare i responsabili effettivi delle situazioni
delittuose originanti le disponibilità economiche illecite ha portato a favorire la tra-
sparenza delle transazioni finanziarie, nell’ottica di porsi nelle condizioni di poter
arginare condotte particolari e complesse prima incensurabili autonomamente.
(*) Comandante della Tenenza di Casalnuovo di Napoli.
(155) Vassalli, voce «Antefatto non punibile, postfatto non punibile», in Enc. Dir., II, Milano 1958, 505 e ss.
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