Page 60 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 60

FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




                  Al comma 3, invece, prevede che in presenza dei presupposti descritti dal
             secondo comma, che legittimerebbero la riduzione del trattamento sanzionato-
             rio disciplinato dall’ipotesi base di cui al primo comma, si debba comunque
             applicare tale ultima cornice edittale qualora il delitto presupposto da cui origi-
             nino i beni oggetto della condotta di autoriciclaggio sia stato posto in essere
             avvalendosi del cosiddetto “metodo mafioso” (140)  o al fine di agevolare le attività
             delle associazioni previste dall’art. 416-bis c.p. (141) .
                  Per quanto attiene alle circostanze attenuanti del reato si annovera chi si sia
             efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assi-
             curare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti
             dal delitto (142) .
                  Costituisce una circostanza premiale in favore di chi collabora.
                  Altra attenuante è stata introdotta dal d.lgs. n. 195/2021 (143)  “Attuazione
             della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
             ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale”, entrato in vigore
             il 15 dicembre 2021. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera f) del citato
             decreto è stato modificato il codice penale:
                  f) all’articolo 648-ter.1:
                  1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
                  2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro
             anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti
             da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi»;
                  3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni
             o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore
             nel massimo a cinque anni»;
                  4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
             con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sosti-
             tuite dalle seguenti: «416-bis.1».

             8.  La configurabilità del tentativo
                  Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea, realizzandosi nel momento
             in cui viene posta in essere la reimmissione dei proventi delle attività illecite con
             la concreta idoneità ad ostacolarne l’identificazione.


             (140)  https://www.dirittoegiustizia.it/_doc/9186451.
             (141)  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-v/art416bis.html.
             (142) https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3525-introdotto-il-delitto-di-autoriciclaggio-
                  unitamente-a-una-procedura-di-collaborazione-volontaria-al.
             (143)  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/30/21G00203/sg.

             58
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65