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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




             deve ad avere oggetto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro,
             dei beni o delle altre utilità nonché la concreta idoneità dell’azione a ostacolare
             l’identificazione della loro provenienza illecita.
                  Nell’ipotesi dell’errore dell’esistenza del delitto presupposto o sulla diver-
             sa qualificazione giuridica la giurisprudenza ha inteso ricondurre tale tipo di
             errore all’errore sul precetto disciplinato dall’art. 5 c.p. (125) .
                  L’articolo 648ter 1 c.p. presuppone la coincidenza dell’agente che com-
             mette il reato presupposto che colui il quale procede all’occultamento dei pro-
             venti illeciti dell’attività delittuosa, includendo anche il concorrente. Pertanto,
             la questione si può addurre qualora non sia punibile l’agente del reato presup-
             posto, ma il quesito più dibattuto è stato quello afferente al caso in cui si rea-
             lizzi la causa di estinzione del predetto reato presupposto prima della condotta
             del reato di autoriciclaggio. In questo caso la dottrina indica la stessa soluzione
             prevista per il reato di riciclaggio, prevedendo che il reato è sussistente anche
             quando l’autore del reato da cui le cose o il denaro provengono non è imputabile o non è
             punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato. Significa che
             è bastevole che il fatto deve essere soltanto individuato quale reato a prescin-
             dere dall’individuazione del vero colpevole, della sua imputabilità e della sua
             punibilità.
                  Qualora, invece, si configuri la dichiarazione di illegittimità costituzio-
             nale del reato presupposto della sua modifica legislativa ovvero l’abolitio cri-
             minis (126) , così come sancito dall’articolo 2, comma 2, del c.p., secondo cui nes-
             suno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato;
             e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali appare preferibile
             la tesi della decadenza del reato di autoriciclaggio, similarmente al reato di
             riciclaggio.
                  Un ulteriore caso da prendere in disamina è quello riferito alla sussistenza
             di una causa di giustificazione che escluda l’antigiuridicità del delitto presuppo-
             sto. Anche in questo caso verrebbe meno la condizione essenziale per la confi-
             gurabilità del reato di autoriciclaggio.
                  Infine, nel caso di esenzione della pena in senso stretto permane invece la
             sussistenza del reato come, ad esempio, nel caso di esclusione della pena del
             condono tributario che non inciderebbe sulla illeceità del reato presupposto di
             frode fiscale e di conseguenza non esplicherà i suoi effetti sul reato accessorio
             di autoriciclaggio.

             (125)  Art. 5 c.p. “Ignoranza della legge penale”: nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza
                  della legge penale.
             (126)  https://www.brocardi.it/A/abolitio-criminis.html.

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