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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA
applicazione sul piano giudiziario, soprattutto con riguardo all’ultroneo feno-
meno del “taroccamento” delle auto (118) .
Pertanto, la formulazione della fattispecie autonoma di cui all’art. 648-ter
1 c.p. ha richiesto, su indicazioni politiche, l’istituzione di apposite commissioni
ministeriali con l’incarico di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e
analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall’appartenen-
za dell’Italia alle convenzioni e trattati internazionali, che hanno proposto
modelli diversi:
La commissione Greco (119) per lo studio sull’autoriciclaggio, istituita con
D.M. dell’8 gennaio 2013, aveva proposto l’introduzione di un nuovo reato di
riciclaggio ossia l’art. 517-sexies c.p., inquadrandolo nei reati contro l’ordine eco-
nomico e finanziario e senza la clausola di riserva e pertanto con l’estensione del-
l’incriminazione anche all’autore del reato presupposto. La medesima commis-
sione proponeva anche una seconda ipotesi che consisteva nella possibilità di
mantenere la clausola di riserva ma con punibilità dell’autoriciclaggio nell’ambito
dello stesso articolo sul riciclaggio aggiungendo un terzo comma del nuovo arti-
colo 517 sexies c.p. ma con l’esclusione della punibilità laddove la condotta di
autoriciclaggio fosse già diretta al mero utilizzo o godimento personale della res.;
La commissione Fiandaca (120) , istituita con D.M. del 10 giugno 2013 con lo
scopo di elaborare soluzioni normative in tema di contrasto alla criminalità
organizzata, suggeriva esclusivamente per una medesima norma che a suo inter-
no prevedesse da un lato la punibilità del riciclaggio, dall’altro dell’autoriciclag-
gio, comminando una sanzione meno gravosa in quest’ultima ipotesi. La com-
missione introduceva la novità dell’espresso riferimento ai reati tributari così da
rimuovere ogni forma di dubbio circa la possibilità di individuare quale profitto
del reato l’illecito risparmio d’imposta.
L’esito del dibattito politico ha visto una sintesi delle due proposte di
entrambe le commissioni; infatti, sono rimaste alterate le previsioni di riciclag-
gio e di reimpiego, a cui è stata affiancata quella di autoriciclaggio in un nuovo
art. 648-ter 1 c.p. che così recita:
(118) Cass. pen. Sez. II Sent., 10 ottobre 2019, n. 41686 (rv. 277109-01) Ricettazione e Incauto
Acquisto Reati Contro il Patrimonio - Autoriciclaggio - «taroccamento» e «cannibalizzazio-
ne» di autovettura provento di furto - Configurabilità - Esclusione. L’attività di «taroccamen-
to» o di «cannibalizzazione» di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l’iden-
tificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di auto-
riciclaggio individuate dall’art. 648-ter 1 c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha annul-
lato la condanna per autoriciclaggio dell’autore del furto dell’autovettura). (Annulla in parte
senza rinvio, Corte Appello Brescia, 8 marzo 2018).
(119) https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART51902&previsiousPage=con-
tentview.
(120) https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS119000.
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