Page 52 - Rassegna 2023-4_Inserto
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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




             applicazione sul piano giudiziario, soprattutto con riguardo all’ultroneo feno-
             meno del “taroccamento” delle auto (118) .
                  Pertanto, la formulazione della fattispecie autonoma di cui all’art. 648-ter
             1 c.p. ha richiesto, su indicazioni politiche, l’istituzione di apposite commissioni
             ministeriali  con  l’incarico  di  procedere  alla  ricognizione,  sistematizzazione  e
             analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall’appartenen-
             za  dell’Italia  alle  convenzioni  e  trattati  internazionali,  che  hanno  proposto
             modelli diversi:
                    La  commissione  Greco (119)  per  lo  studio  sull’autoriciclaggio,  istituita  con
             D.M. dell’8 gennaio 2013, aveva proposto l’introduzione di un nuovo reato di
             riciclaggio ossia l’art. 517-sexies c.p., inquadrandolo nei reati contro l’ordine eco-
             nomico e finanziario e senza la clausola di riserva e pertanto con l’estensione del-
             l’incriminazione anche all’autore del reato presupposto. La medesima commis-
             sione proponeva anche una seconda ipotesi che consisteva nella possibilità di
             mantenere la clausola di riserva ma con punibilità dell’autoriciclaggio nell’ambito
             dello stesso articolo sul riciclaggio aggiungendo un terzo comma del nuovo arti-
             colo 517 sexies c.p. ma con l’esclusione della punibilità laddove la condotta di
             autoriciclaggio fosse già diretta al mero utilizzo o godimento personale della res.;
                    La commissione Fiandaca (120) , istituita con D.M. del 10 giugno 2013 con lo
             scopo  di  elaborare  soluzioni  normative  in  tema  di  contrasto  alla  criminalità
             organizzata, suggeriva esclusivamente per una medesima norma che a suo inter-
             no prevedesse da un lato la punibilità del riciclaggio, dall’altro dell’autoriciclag-
             gio, comminando una sanzione meno gravosa in quest’ultima ipotesi. La com-
             missione introduceva la novità dell’espresso riferimento ai reati tributari così da
             rimuovere ogni forma di dubbio circa la possibilità di individuare quale profitto
             del reato l’illecito risparmio d’imposta.
                  L’esito  del  dibattito  politico  ha  visto  una  sintesi  delle  due  proposte  di
             entrambe le commissioni; infatti, sono rimaste alterate le previsioni di riciclag-
             gio e di reimpiego, a cui è stata affiancata quella di autoriciclaggio in un nuovo
             art. 648-ter 1 c.p. che così recita:
             (118)  Cass. pen. Sez. II Sent., 10 ottobre 2019, n. 41686 (rv. 277109-01) Ricettazione e Incauto
                  Acquisto Reati Contro il Patrimonio - Autoriciclaggio - «taroccamento» e «cannibalizzazio-
                  ne» di autovettura provento di furto - Configurabilità - Esclusione. L’attività di «taroccamen-
                  to» o di «cannibalizzazione» di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l’iden-
                  tificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di auto-
                  riciclaggio individuate dall’art. 648-ter 1 c.p. (In applicazione del principio, la Corte ha annul-
                  lato la condanna per autoriciclaggio dell’autore del furto dell’autovettura). (Annulla in parte
                  senza rinvio, Corte Appello Brescia, 8 marzo 2018).
             (119) https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART51902&previsiousPage=con-
                  tentview.
             (120)  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS119000.

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