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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA
Ma solo a partire dagli anni ‘90, un ruolo centrale è stato assunto, nelle
attività finanziarie, dalla “trasformazione” del denaro “pulito”, ovverosia di ori-
gine lecita, in denaro “clandestino”, sia per la sempre maggiore importanza, nei
diversi paesi, dell’evasione fiscale sia per la necessità di accumulare giacimenti
contabili clandestini per operazioni riservate (corruzione, market abuse, etc) (111) .
In questo contesto si inserisce il reato di autoriciclaggio, che è stato intro-
dotto nel nostro ordinamento soltanto di recente con la legge n.186 del 15
dicembre 2014 (112) , con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Per poter giungere, però, alla formulazione di detta fattispecie appare
necessario effettuare un breve excursus storico della normativa di settore, così da
comprendere come sia cambiata la sensibilità del legislatore.
Preliminarmente si annovera l’attenzione riposta dai paesi comunitari al
fine di evitare l’inquinamento dell’economia legale e quindi di sanzionare l’au-
tore del delitto presupposto che autoricicli i proventi del delitto precedente-
mente commesso. La volontà dei paesi membri del Consiglio d’Europa è giun-
ta alla condivisione di realizzare un’unione più stretta… convinti della necessità di per-
seguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società con-
tro la corruzione, sottoscrivendo il 27 gennaio del 1999 la Convenzione di
Strasburgo, ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110 (113) .
La suddetta convenzione tratta all’articolo 13 il riciclaggio dei proventi di
reato di corruzione, prescrivendo a ciascuna parte di adottare le necessarie
misure legislative …affinchè siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno sul
riciclaggio”.
La problematica del riciclaggio era già intesa come “uno dei canali più insi-
diosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un passaggio senza il quale il potere d’acquisto
ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale
ma incapace di tradursi in un vero potere economico. È, difatti, stata accolta anche in
ambito internazionale tale visione, così come emerso dalla Convenzione ONU
contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale
il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificata dall’Italia con la legge 16
marzo 2006, n. 146 (114) . Anche in questo caso si rimetteva alla facoltà dei singoli
Stati di stabilire se del riciclaggio ne dovesse rispondere o meno anche l’autore
del reato presupposto.
(111) Ministero della giustizia | Pubblicazioni, studi, ricerche, lavori commissioni di studio.
(112) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg.
(113) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;110.
(114) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
PubblicazioneGazzetta=2006-04-11&atto.codiceRedazionale=006G0168.
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