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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




                  Ma solo a partire dagli anni ‘90, un ruolo centrale è stato assunto, nelle
             attività finanziarie, dalla “trasformazione” del denaro “pulito”, ovverosia di ori-
             gine lecita, in denaro “clandestino”, sia per la sempre maggiore importanza, nei
             diversi paesi, dell’evasione fiscale sia per la necessità di accumulare giacimenti
             contabili clandestini per operazioni riservate (corruzione, market abuse, etc) (111) .
                  In questo contesto si inserisce il reato di autoriciclaggio, che è stato intro-
             dotto nel nostro ordinamento soltanto di recente con la legge n.186 del 15
             dicembre 2014 (112) , con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
                  Per  poter  giungere,  però,  alla  formulazione  di  detta  fattispecie  appare
             necessario effettuare un breve excursus storico della normativa di settore, così da
             comprendere come sia cambiata la sensibilità del legislatore.
                  Preliminarmente si annovera l’attenzione riposta dai paesi comunitari al
             fine di evitare l’inquinamento dell’economia legale e quindi di sanzionare l’au-
             tore del delitto presupposto che autoricicli i proventi del delitto precedente-
             mente commesso.  La volontà dei paesi membri del Consiglio d’Europa è giun-
             ta alla condivisione di realizzare un’unione più stretta… convinti della necessità di per-
             seguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società con-
             tro  la  corruzione,  sottoscrivendo  il  27  gennaio  del  1999  la  Convenzione  di
             Strasburgo, ratificata dall’Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110 (113) .
                  La suddetta convenzione tratta all’articolo 13 il riciclaggio dei proventi di
             reato  di  corruzione,  prescrivendo  a  ciascuna  parte  di  adottare  le  necessarie
             misure legislative …affinchè siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno sul
             riciclaggio”.
                  La problematica del riciclaggio era già intesa come “uno dei canali più insi-
             diosi di contaminazione fra il lecito e l’illecito, un passaggio senza il quale il potere d’acquisto
             ottenuto con il crimine resterebbe solo potenziale, utilizzabile all’interno del circuito illegale
             ma incapace di tradursi in un vero potere economico. È, difatti, stata accolta anche in
             ambito internazionale tale visione, così come emerso dalla Convenzione ONU
             contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale
             il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ratificata dall’Italia con la legge 16
             marzo 2006, n. 146 (114) . Anche in questo caso si rimetteva alla facoltà dei singoli
             Stati di stabilire se del riciclaggio ne dovesse rispondere o meno anche l’autore
             del reato presupposto.


             (111)  Ministero della giustizia | Pubblicazioni, studi, ricerche, lavori commissioni di studio.
             (112)  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg.
             (113)  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;110.
             (114) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data
                  PubblicazioneGazzetta=2006-04-11&atto.codiceRedazionale=006G0168.

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