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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.
Riguardo la liceità delle attività economiche o finanziare nelle quali il capi-
tale illecito viene reimpiegato, tenuto conto (si ribadisce) che l’art. 648-ter c.p.
intende tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquina-
mento proveniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali
circuiti economici e finanziari, il Supremo Consesso osserva che per configurare
il delitto di reimpiego non è (neanche) necessario che la somma di provenienza
illecita sia impiegata in attività economiche o finanziarie lecite, perchè nel caso
anche l’attività fosse illecita, l’offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato
sarebbe anche maggiore. La S.C. giunge, in proposito, ad affermare il seguente
principio di diritto: «Integra il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. anche l’impiego di
denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite» (105) .
È controversa la questione sulla necessità che la condotta sia caratterizza-
ta, o meno, da un effetto dissimultario finalizzato a ostacolare l’individuazione
dell’origine illecita del capitale.
Una parte della giurisprudenza sposa il principio di diritto secondo il quale
«Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non occorre che
la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto
dal solo art. 648-bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il
reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tute-
lare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento pro-
veniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti
economici e finanziari» (106) .
Tale orientamento sarebbe sorretto da argomentazioni sia di ordine
testuale che di ordine sistematico: per un verso nella considerazione che la
necessità che la condotta ostacoli l’identificazione della provenienza criminale
del denaro ecc. è testualmente richiesta soltanto ai fini della configurabilità del
delitto di riciclaggio (107) , dall’altro, come già evidenziato in precedenza, perché il
Legislatore, con la clausola di riserva affida all’art. 648 ter una funzione di difesa
residuale, poiché la disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto integri
già le fattispecie di ricettazione e riciclaggio.
Di diverso avviso pronunce, anche più recenti, che asseriscono che la con-
dotta, pur se a forma libera, è caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio,
avendo l’obbiettivo di ostacolare l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa
(105) Ibidem.
(106) Ibidem.
(107) L’art. 648-bis, comma 1, stabilisce che «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sosti-
tuisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito...».
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