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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.




                    Riguardo la liceità delle attività economiche o finanziare nelle quali il capi-
               tale illecito viene reimpiegato, tenuto conto (si ribadisce) che l’art. 648-ter c.p.
               intende tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquina-
               mento proveniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali
               circuiti economici e finanziari, il Supremo Consesso osserva che per configurare
               il delitto di reimpiego non è (neanche) necessario che la somma di provenienza
               illecita sia impiegata in attività economiche o finanziarie lecite, perchè nel caso
               anche  l’attività  fosse  illecita,  l’offesa  arrecata  dalla  condotta  al  bene  tutelato
               sarebbe anche maggiore. La S.C. giunge, in proposito, ad affermare il seguente
               principio di diritto: «Integra il delitto di cui all’art. 648-ter c.p. anche l’impiego di
               denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite» (105) .
                    È controversa la questione sulla necessità che la condotta sia caratterizza-
               ta, o meno, da un effetto dissimultario finalizzato a ostacolare l’individuazione
               dell’origine illecita del capitale.
                    Una parte della giurisprudenza sposa il principio di diritto secondo il quale
               «Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non occorre che
               la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto
               dal solo art. 648-bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio; il
               reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tute-
               lare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento pro-
               veniente dall’immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti
               economici e finanziari» (106) .
                    Tale  orientamento  sarebbe  sorretto  da  argomentazioni  sia  di  ordine
               testuale  che  di  ordine  sistematico:  per  un  verso  nella  considerazione  che  la
               necessità che la condotta ostacoli l’identificazione della provenienza criminale
               del denaro ecc. è testualmente richiesta soltanto ai fini della configurabilità del
               delitto di riciclaggio (107) , dall’altro, come già evidenziato in precedenza, perché il
               Legislatore, con la clausola di riserva affida all’art. 648 ter una funzione di difesa
               residuale, poiché la disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto integri
               già le fattispecie di ricettazione e riciclaggio.
                    Di diverso avviso pronunce, anche più recenti, che asseriscono che la con-
               dotta, pur se a forma libera, è caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio,
               avendo l’obbiettivo di ostacolare l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa
               (105)  Ibidem.
               (106)  Ibidem.
               (107)  L’art. 648-bis, comma 1, stabilisce che «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sosti-
                    tuisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
                    compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro
                    provenienza delittuosa, è punito...».

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