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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.
all’ordine economico e ad evitare l’inquinamento delle operazioni economico-
finanziarie” , tenuto conto che l’investimento di ingenti risorse di capitali da
(84)
parte delle imprese criminali costituisce turbativa del libero mercato.
4. La clausola di esclusione: profilo soggettivo
L’art. 648-ter descrive una fattispecie per la cui punizione è richiesto il dolo
generico, che si rinviene nella coscienza e volontà di destinare il denaro, i beni
o le altre utilità “a impiego economicamente utile in una consapevolezza gene-
rica della loro illecita provenienza” .
(85)
La Cassazione, motivando sul punto, ha osservato che “se il legislatore
avesse ritenuto necessaria la sussistenza del dolo specifico, collegato alla finalità
di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiega-
te, lo avrebbe espressamente previsto .
(86)
Il dolo può essere anche eventuale rilevando, al pari che nel reato di rici-
claggio, che l’agente si rappresenti la concreta possibilità, e ne accetti il rischio,
che il denaro, beni o le utilità ricevuti abbiano provenienza illecita, sulla base di
elementi concreti dai quali ricavare quella rappresentazione e, pertanto, l’accet-
tazione del risultato della condotta .
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È dibattuto se l’errore escluda il dolo ex art. 47, comma 3, del c.p.p.
(L’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando
ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato) nella considerazione che
sarebbe errore di fatto l’errore sulla liceità della condotta che integri il reato pre-
supposto , ovvero non lo escluda ex art. 5 c.p. (Nessuno può invocare a pro-
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pria scusa l’ignoranza della legge penale) perchè errore di precetto, “stante l’uni-
tarietà del giudizio di disvalore relativo al delitto presupposto e alla condotta di
trasformazione dei beni da questo provenienti” .
(89)
Sotto il profilo soggettivo la Cassazione, improntandone i rapporti sulla
base del principio di specialità, traccia le linee di confine tra gli artt. 648, 648-
bis e 648-ter; il Supremo Consesso osserva: “premesso che le fattispecie di cui
agli artt. 648, 648-bis e 648 ter sono accomunate dalla provenienza delittuosa del
bene o del denaro, le dette fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo,
in quanto la ricettazione richiede solo un generico fine di profitto, il riciclaggio
(84) Cass. Sez. 2, n. 4800 del 11 novembre 2009.
(85) Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, 2, cit., 269.
(86) Cass. pen. Sez. II Sent., 23 ottobre 2019, n. 43387.
(87) E. Musco, 2022, Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego, p. 207.
(88) Ibidem.
(89) Cass. n. 148 del 22 ottobre 1993.
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