Page 38 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 38
MIRCO GRANOCCHIA
Sul versante della condotta, infatti, il delitto di impiego in attività econo-
miche e finanziarie dei proventi di delitto si porrebbe come “momento ultimo”
di una azione di contrasto svolta in stadi successivi, ma collegati tanto sul piano
fattuale che su quello giuridico. Più che la successione sistematica degli artt. 648,
648-bis e 648-ter cod. pen. rileva in tal senso la clausola di specialità con cui le
tre norme incriminatrici esordiscono:
clausola a fronte della quale il ricettatore è punito solo se non ha con-
corso nel reato presupposto;
il riciclatore solo se non ha concorso o ricettato;
l’investitore di capitali solo se non ha concorso, ricettato o riciclato .
(78)
Rientrando, dunque, in quel complesso di norme finalizzate a contrastare
la criminalità organizzata attraverso la sanzione delle condotte tendenti ad inse-
rire utilità originate da delitto all’interno di circuiti economici leciti, il reimpiego
si palesa complementare al reato di riciclaggio nel predisporre una strategia glo-
bale contro il «lavaggio» dei proventi illeciti.
2. Evoluzione normativa
Per la prima volta - e solo a livello circostanziale - l’impiego di proventi
delittuosi in attività economiche è stato preso in considerazione dalla legge
penale con l’introduzione dell’art. 416-bis del codice penale. Il neo comma 6,
introdotto dall’art. 1, legge 13 settembre 1982, n. 646 (Legge Rognoni-La
Torre), prevede, infatti, un aggravamento della pena, da un terzo alla metà,
quando le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o man-
tenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto
o il profitto di delitti.
Con la Legge “Antimafia”, legge n. 55 del 19 marzo 1990, l’ordinamento
riconosce che le condotte riciclatorie possono caratterizzarsi per una propria
dimensione offensiva; è così che il reato di impiego di proventi delittuosi è
assunto come fattispecie autonoma, collocandosi topograficamente tra i delitti
contro il patrimonio, immediatamente dopo il reato di riciclaggio .
(79)
(78) C. Cost. 2.4.2009, n. 103.
(79) Legge 55/1990, art. 24: dopo l’art. 648-bis del codice penale è inserito il seguente: Art. 648-
ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e
dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di
estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493
(lire trenta milioni). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professio-
nale. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.
36