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MIRCO GRANOCCHIA




                  Sul versante della condotta, infatti, il delitto di impiego in attività econo-
             miche e finanziarie dei proventi di delitto si porrebbe come “momento ultimo”
             di una azione di contrasto svolta in stadi successivi, ma collegati tanto sul piano
             fattuale che su quello giuridico. Più che la successione sistematica degli artt. 648,
             648-bis e 648-ter cod. pen. rileva in tal senso la clausola di specialità con cui le
             tre norme incriminatrici esordiscono:
                    clausola a fronte della quale il ricettatore è punito solo se non ha con-
             corso nel reato presupposto;
                    il riciclatore solo se non ha concorso o ricettato;
                    l’investitore di capitali solo se non ha concorso, ricettato o riciclato .
                                                                                     (78)
                  Rientrando, dunque, in quel complesso di norme finalizzate a contrastare
             la criminalità organizzata attraverso la sanzione delle condotte tendenti ad inse-
             rire utilità originate da delitto all’interno di circuiti economici leciti, il reimpiego
             si palesa complementare al reato di riciclaggio nel predisporre una strategia glo-
             bale contro il «lavaggio» dei proventi illeciti.

             2.  Evoluzione normativa
                  Per la prima volta - e solo a livello circostanziale - l’impiego di proventi
             delittuosi  in  attività  economiche  è  stato  preso  in  considerazione  dalla  legge
             penale con l’introduzione dell’art. 416-bis del codice penale. Il neo comma 6,
             introdotto  dall’art.  1,  legge  13  settembre  1982,  n.  646  (Legge  Rognoni-La
             Torre),  prevede,  infatti,  un  aggravamento  della  pena,  da  un  terzo  alla  metà,
             quando le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o man-
             tenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto
             o il profitto di delitti.
                  Con la Legge “Antimafia”, legge n. 55 del 19 marzo 1990, l’ordinamento
             riconosce che le condotte riciclatorie possono caratterizzarsi per una propria
             dimensione offensiva; è così che il reato di impiego di proventi delittuosi è
             assunto come fattispecie autonoma, collocandosi topograficamente tra i delitti
             contro il patrimonio, immediatamente dopo il reato di riciclaggio .
                                                                            (79)


             (78)  C. Cost. 2.4.2009, n. 103.
             (79)  Legge 55/1990, art. 24: dopo l’art. 648-bis del codice penale è inserito il seguente: Art. 648-
                  ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e
                  dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
                  utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di
                  estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito
                  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493
                  (lire trenta milioni). La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professio-
                  nale. Si applica l’ultimo comma dell’art. 648.

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