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Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza


                               illecita, articolo 648 ter c.p.


                                        Sottotenente Mirco Granocchia
                                                                  (*)

                    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega
               in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclu-
               sione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
                    La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
                    La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.
                    Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

                                               !
               SOMMARIO: 1. Natura giuridica. - 2. Evoluzione normativa. - 3. Il bene giuridico tutelato. -
                          4. La clausola di esclusione: profilo soggettivo. - 5. Elemento oggettivo: la
                          condotta. - 6. L’applicabilità. Insegnamenti giurisprudenziali.


               1. Natura giuridica
                    L’impiego in attività economiche e finanziarie dei proventi di delitto con-
               divide con le fattispecie criminose che la precedono sistematicamente il mede-
               simo scopo e la stessa oggettività giuridica: “ostacolare la separazione dei pro-
               venti del reato dall’azione criminosa», agevolandone così la prova e rendendone
               inservibili i risultati, al fine della “tutela dell’economia pubblica, della trasparen-
               za del mercato, della concorrenza” .
                                                 (76)
                    È tesa ad impedire gravi turbamenti sia all’ordine economico, sotto forma
               di  violazione  della  libera  concorrenza  -  posto  che  la  disponibilità  di  ingenti
               risparmi a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali
               di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche - sia all’ordine socio-
               politico, in quanto l’incontenibile aumento del potere economico della crimina-
               lità (in special modo se organizzata) rischia, se non contrastato, di travolgere
               anche i centri del potere politico. La norma registra l’ultima fase di un ciclo cri-
               minoso che inizia con la produzione di un provento delittuoso, continua con il
               riciclaggio e si conclude con il suo impiego in attività economiche o finanziarie,
               con possibilità di inquinare il mercato e pregiudicare la libera concorrenza .
                                                                                       (77)
               (*)  Comandante della Tenenza di Casalnuovo di Napoli.
               (76)  C. Cost. 2 aprile 2009, n. 103.
               (77)  Monica Barbara Gambirasio, Il problema del concorso nel reato presupposto, Pubblicato il 2 settem-
                    bre 2015 in www.Altalex.com.

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