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ALESSANDRO CARUSO
Per quanto attiene i rapporti del delitto di riciclaggio con il delitto di favo-
reggiamento reale, anche qui arriva in soccorso l’analisi della condotta del-
l’agente; qualora la stessa possa sussumersi sotto entrambe le fattispecie opera
la clausola di riserva contenuta nell’art. 379 c.p., espressamente operante a favo-
re della punibilità del solo delitto di riciclaggio.
Interessante anche l’analisi della condotta del phisher, e dei suoi cosiddetti
prestaconto. Il phisher è colui che, attraverso una serie di mail accattivanti, indu-
ce taluno a fornire credenziali e dati personali, per poi accedere con questi ai
conti virtuali della vittima e appropriarsi del relativo denaro. Generalmente si
avvale di soggetti interposti, appunto i prestaconto, che non sempre sono con-
sapevoli della provenienza del denaro e, che dietro compenso, accettano di inte-
stare un conto a proprio nome su cui far transitare il denaro, dietro compenso.
In caso di ignoranza circa la provenienza illecita del denaro, il prestaconto
risponderà per riciclaggio, e non per concorso nei delitti contestati al phisher,
quali truffa, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e sostitu-
zione di persona .
(67)
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 25191 del 2014,
hanno risolto il contrasto giurisprudenziale inerente i rapporti tra riciclaggio e
associazione a delinquere di stampo mafioso, ex art. 416-bis c.p., in relazione alla
clausola di riserva di cui all’art. 648-bis c.p. Il Supremo Consesso ricorda come
il delitto associativo sia idoneo di per sé a produrre ricchezza illecita mediante
il metodo mafioso, quindi prescindendo dalla commissione di delitti fine; per-
tanto, in tali casi può tranquillamente atteggiarsi a delitto presupposto del reato
di riciclaggio .
(68)
Ora, in virtù della clausola di riserva: se il soggetto ricicla proventi deri-
vanti da delitti fine dell’associazione, risponderà solo di riciclaggio se non è
membro o concorrente esterno dell’associazione, né ha concorso nel reato fine;
risponderà solo del reato fine se ha concorso solo in questo; se è membro o
concorrente esterno dell’associazione e ha concorso nel reato fine, risponderà
di questo e del reato associativo e non di riciclaggio; se è membro o concorren-
te esterno ma non ha concorso nel reato fine, risponderà di riciclaggio e dell’art.
416-bis c.p.; in assenza di delitti fine, se il riciclaggio ha ad oggetto proventi
dell’associazione stessa, ottenuti mediante metodo mafioso, il soggetto rispon-
derà solo di uno dei due delitti, a seconda se sia o meno membro/concorrente
esterno dell’associazione di stampo mafioso.
(67) Cfr. Cass. Pen. n. 10060 del 2017.
(68) Cfr. A. Galluccio, Le Sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo
mafioso, www.penalecontemporaneo.it
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