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ALESSANDRO CARUSO




                  Per quanto attiene i rapporti del delitto di riciclaggio con il delitto di favo-
             reggiamento  reale,  anche  qui  arriva  in  soccorso  l’analisi  della  condotta  del-
             l’agente; qualora la stessa possa sussumersi sotto entrambe le fattispecie opera
             la clausola di riserva contenuta nell’art. 379 c.p., espressamente operante a favo-
             re della punibilità del solo delitto di riciclaggio.
                  Interessante anche l’analisi della condotta del phisher, e dei suoi cosiddetti
             prestaconto. Il phisher è colui che, attraverso una serie di mail accattivanti, indu-
             ce taluno a fornire credenziali e dati personali, per poi accedere con questi ai
             conti virtuali della vittima e appropriarsi del relativo denaro. Generalmente si
             avvale di soggetti interposti, appunto i prestaconto, che non sempre sono con-
             sapevoli della provenienza del denaro e, che dietro compenso, accettano di inte-
             stare un conto a proprio nome su cui far transitare il denaro, dietro compenso.
             In  caso  di  ignoranza  circa  la  provenienza  illecita  del  denaro,  il  prestaconto
             risponderà per riciclaggio, e non per concorso nei delitti contestati al phisher,
             quali truffa, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e sostitu-
             zione di persona .
                             (67)
                  Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 25191 del 2014,
             hanno risolto il contrasto giurisprudenziale inerente i rapporti tra riciclaggio e
             associazione a delinquere di stampo mafioso, ex art. 416-bis c.p., in relazione alla
             clausola di riserva di cui all’art. 648-bis c.p. Il Supremo Consesso ricorda come
             il delitto associativo sia idoneo di per sé a produrre ricchezza illecita mediante
             il metodo mafioso, quindi prescindendo dalla commissione di delitti fine; per-
             tanto, in tali casi può tranquillamente atteggiarsi a delitto presupposto del reato
             di riciclaggio .
                         (68)
                  Ora, in virtù della clausola di riserva: se il soggetto ricicla proventi deri-
             vanti da delitti fine dell’associazione, risponderà solo di riciclaggio se non è
             membro o concorrente esterno dell’associazione, né ha concorso nel reato fine;
             risponderà solo del reato fine se ha concorso solo in questo; se è membro o
             concorrente esterno dell’associazione e ha concorso nel reato fine, risponderà
             di questo e del reato associativo e non di riciclaggio; se è membro o concorren-
             te esterno ma non ha concorso nel reato fine, risponderà di riciclaggio e dell’art.
             416-bis c.p.; in assenza di delitti fine, se il riciclaggio ha ad oggetto proventi
             dell’associazione stessa, ottenuti mediante metodo mafioso, il soggetto rispon-
             derà solo di uno dei due delitti, a seconda se sia o meno membro/concorrente
             esterno dell’associazione di stampo mafioso.

             (67)  Cfr. Cass. Pen. n. 10060 del 2017.
             (68)  Cfr. A. Galluccio, Le Sezioni Unite sui rapporti tra riciclaggio, illecito reimpiego e associazione di tipo
                  mafioso, www.penalecontemporaneo.it

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