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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.
Le condotte plurime perfezionano di per sé singolarmente il delitto che,
ripetuto, potrà solo essere punito con un’unica pena, dovutamente aumentata,
in virtù del vincolo della continuazione.
5. L’elemento soggettivo
Come già accennato, il dolo del delitto di riciclaggio è oggetto di una
disputa tra dottrina e giurisprudenza, legata all’espressione “in modo da osta-
colare”. Ma non solo.
L’evoluzione storica della norma, infatti, ha inciso notevolmente anche
sull’elemento soggettivo, semplificando di non poco l’onere probatorio a riguar-
do. Fino al 1993, il numerus clausus di delitti presupposti imponeva, implicitamen-
te, che l’autore del delitto di riciclaggio fosse consapevole, non solo della prove-
nienza delittuosa dell’oggetto del suo reato, ma anche che lo stesso provenisse
dal singolo e specifico delitto presupposto e, di conseguenza, si richiedeva prova
anche di una qualche connessione tra gli autori dei due reati, rendendo molto
complesso distinguere tale onere probatorio da una qualche forma di concorso
del riciclatore nella commissione del delitto presupposto, cosa che lo rendeva poi
di fatto non punibile. Con l’ampliamento dei reati presupposti, oggi il dolo
richiesto dal delitto di riciclaggio è un dolo generico , in termini di consapevo-
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lezza della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità, e dell’ido-
neità della sua condotta ad ostacolare l’identificazione di tale provenienza.
Per quanto attiene la consapevolezza della provenienza illecita, la giurispru-
denza di legittimità, a differenza della dottrina , è giunta ad affermare la confi-
(58)
gurabilità del riciclaggio anche con dolo eventuale, ovvero come accettazione del
rischio che il denaro, bene o utilità provengano da fonti illecite , da accertare
(59)
in concreto secondo dati inequivoci. Il dolo eventuale non richiede ovviamente
la certezza, altrimenti sarebbe dolo diretto, ma, posto in tali termini, equivale a
davvero poco meno, poiché si richiede che, quantunque il reo avesse conosciuto
con certezza la provenienza illecita, avrebbe comunque compiuto il reato.
La prova di quei dati inequivoci è certamente non cosa semplice e, in più,
il tutto riguarda la coscienza del soggetto, la sua sfera intima e psichica, nella
quale avviene la sua decisione di agire in ogni caso, acconsentendo alla possibi-
lità, non affatto remota, ma concretamente verosimile, che si tratti di oggetti di
reati.
(57) Non mancano pronunce di legittimità a sostegno. Cfr. Cass. Pen. n. 25940 del 2013.
(58) Cfr. L. Della Ragione, op. cit.
(59) Cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 12433 del 2011 in tema di ricettazione, Cass. Pen. n. 8330 del 2013,
specificatamente per il riciclaggio.
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