Page 30 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 30

ALESSANDRO CARUSO




                  L’orientamento degli ermellini si è rivolto, negli ultimi anni, verso quelle
             operazioni non ordinarie, per modalità, tempistiche o importi, che avrebbero
             dovuto far sorgere nel soggetto il dubbio di un’origine illecita: il fatto che lo
             stesso abbia omesso le opportune verifiche, abbia proseguito nella sua condot-
             ta, accettando appunto il rischio, ha portato in molti casi alla condanna per rici-
             claggio con dolo eventuale .
                                      (60)
                  Ma, posta in tali termini, la questione perde di concretezza e di vicinanza
             alla certezza, assumendo i connotati di una presunzione, con paradossale inver-
             sione, a momenti, dell’onere probatorio, superando i confini costituzionali del
             diritto penale e delle garanzie legali in materia. La finalità di non lasciare impu-
             nita una condotta così grave come quella del riciclaggio non giustifica qualsiasi
             mezzo.

             6. Sanzioni e circostanze
                  La pena prevista per il delitto di riciclaggio permette di annoverarlo certa-
             mente tra i reati gravi. Il secondo comma prevede una pena inferiore se il delitto
             presupposto  è  una  contravvenzione,  punita  con  la  pena  minima  prevista.
             Secondo la dottrina dominante si tratterebbe di una circostanza attenuante .
                                                                                      (61)
             Tuttavia, in entrambi i casi, la sanzione prevista dall’ordinamento risulta oggi
             chiaramente  sproporzionata  per  tale  delitto,  alla  luce  dell’ampliamento  del
             novero dei reati presupposto.
                  La sanzione della reclusione da quattro a dodici anni si giustificava nella
             sua  originaria  formulazione,  in  chiave  antiterroristica,  e  finalizzata  a  punire
             comunque il soggetto cui non poteva imputarsi il delitto principale, per cui
             assorbiva, in qualche modo, il disvalore di entrambi.
                  Attualmente,  con  la  possibilità  che  il  reato  presupposto  sia  anche  non
             grave, considerata la clausola di riserva a favore dei concorrenti in esso, e para-
             gonato il delitto con gli altri delitti puniti per l’offesa ai medesimi beni giuridici,
             la  sproporzione  appare  evidente  e  l’intervento  di  riforma  a  riguardo  risulta
             assolutamente necessario.
                  Per quanto attiene la circostanza aggravante ad effetto comune di cui al
             terzo comma dell’art. 648-bis c.p., a carico di chi svolge attività professionale,
             perché  avvantaggiato  nel  procurarsi  denaro,  beni  o  utilità  di  origine  illecita,
             notevolmente discussa è la determinatezza dell’espressione, alla quale si è cer-
             cato di far fronte con riferimento a varie norme disseminate nel sistema. Un
             riferimento interessante è alla disciplina di cui agli artt. 10 e ss. del d.lgs. n.

             (60)  Cfr. Cass. Pen. n. 52241 del 2018.
             (61)  Cfr. E. Musco (a cura di), op. cit.

             28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35