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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.




               8.  Sequestro e confisca
                    L’art. 648-quater c.p., introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2007, prevede un’ipo-
               tesi di confisca obbligatoria del prodotto o profitto del reato di riciclaggio, pre-
               vedendo poi al secondo comma anche la forma sostitutiva della confisca di
               valore. La misura di sicurezza qui assume la veste quasi di una pena accessoria
               e colpisce solo i proventi dei delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio,
               non  anche  della  ricettazione .  A  differenza  della  disciplina  generale  di  cui
                                            (69)
               all’art. 240 c.p., infatti, la confisca in esame è sempre obbligatoria, opera anche
               in caso di cosiddetto patteggiamento, e non richiede quel nesso di pertinenzia-
               lità tra il bene confiscato e il reato, a voler dimostrare come si sia voluto punire
               ulteriormente il disvalore di questi delitti, in relazione anche al bene giuridico
               tutelato, quale tra gli altri l’amministrazione della giustizia, e ricondurre ad equi-
               librio la sproporzione patrimoniale ed economica generata dagli stessi. E se
               assume natura di pena vera e propria, e non di misura di sicurezza, allora sog-
               giace anche al principio di irretroattività .
                                                      (70)
                    La confisca ex art. 648-quater c.p. riguarda sia il profitto che il prodotto dei
               reati indicati. Il profitto è da intendersi come qualsiasi vantaggio economico e
               patrimoniale ingenerato direttamente o indirettamente dal reato , mentre il
                                                                               (71)
               prodotto è la cosa materiale ottenuta dal reato, che è giunta ad inglobare tutto
               ciò che deriva dal reato, quindi sia prodotto, che prezzo e profitto . La confi-
                                                                               (72)
               sca per equivalente o per valore, invece, presuppone che il bene non sia confi-
               scabile per sua natura o non sia più materialmente nella disponibilità del reo o
               non individuabile. Per quanto attiene il caso di un delitto tributario presupposto
               al delitto di riciclaggio, la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 30401 del
               2018, giunge a distinguere il profitto del delitto tributario, quale risparmio d’im-
               posta, dal profitto del riciclaggio, appunto da confiscare: si tratta di una sorta di
               profitto del profitto, ovvero il solo profitto che il soggetto ottiene dall’impiego
               del profitto del delitto presupposto, ovvero da attività di sostituzione, investi-
               mento e trasferimento successive.
                    La pronuncia può dirsi coerente con i principi penalistici e costituzionali in
               materia, ma non può dirsi certamente facile individuare in concreto tale forma
               di profitto e tenerla distinta dal profitto del delitto tributario presupposto.
                    La confisca è ovviamente esclusa per i beni che appartengono a soggetti
               estranei al reato, ai sensi del primo comma dell’art. 648-quater c.p., poiché non


               (69)  Cfr. C. Longobardo, Confisca, in S. Fiore (a cura di), I reati contro il patrimonio, Torino, 2010.
               (70)  Cfr. Corte Cost. n. 97 del 2009.
               (71)  Cfr. Cass. Pen. n. 20093 del 2014.
               (72)  Cfr. L. Della Ragione, op. cit.

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