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ALESSANDRO CARUSO
si vuole colpire il bene, ma il soggetto che ha tratto vantaggio dal compimento
del reato. La Suprema Corte ha precisato che l’estraneità richiede: la titola-
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rità di un diritto sul bene (che ne esclude quindi l’illecita disponibilità), il man-
cato ottenimento di vantaggi o profitti derivanti dal reato, e la buona fede sog-
gettiva del soggetto, in merito alla consapevolezza di una qualsiasi forma di illi-
ceità. Il secondo comma della norma, invece, estende la confisca, per equiva-
lente in tal caso, anche a beni di cui il soggetto abbia disponibilità per interpo-
sta persona, con riferimento ai casi di intestazione fittizia o di simulazione,
inciso che, tuttavia, appare superfluo, e non presente nelle altre ipotesi norma-
tive di confisca per valore, in quanto è scontato che ciò che rileva è l’effettiva
disponibilità in concreto del bene, a prescindere dalla sua intestazione e dal
possesso effettivo.
L’ultimo comma dell’art. 648-quater c.p., consente alla pubblica accusa e
alla difesa di compiere ulteriori indagini, anche dopo il decreto che dispone il
giudizio, se necessarie ai fini dell’identificazione di denaro, beni o altre utilità da
confiscare. Si tratta di un disposto innovativo in materia, che tuttavia è incen-
trato sulle conseguenze del delitto, tralasciando quasi per un attimo l’accerta-
mento principale circa la responsabilità penale e personale del soggetto.
Per quanto attiene l’imputabilità della confisca in caso di concorso, la giu-
risprudenza di legittimità segue la regola del concorso di persone nel reato,
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ritenendo lecita la confisca disposta nei confronti di uno qualsiasi dei concor-
renti e per l’intero, a prescindere dell’effettivo vantaggio ottenuto dal singolo
dal compimento del reato, in ossequio al principio solidaristico di origine civi-
listica. Ciò appare visibilmente in contrasto sia con lo scopo della confisca,
volta appunto a colpire l’arricchimento del soggetto dal reato, che i principi
penalistici di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e personalità della
responsabilità penale, sanciti dagli artt. 3 e 27 della Carta Costituzionale. Il
rischio, infatti, non è solo quello di colpire ingiustamente chi non ha ottenuto
alcun vantaggio dal reato, ma anche e soprattutto di lasciare impunito chi effet-
tivamente ne ha beneficiato .
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9. Conclusioni
La disamina sviluppata consente alcune riflessioni sulla disciplina attuale
del delitto di riciclaggio.
(73) Cfr. Cass. Pen. n. 52179 del 2014.
(74) Cfr. Cass. Pen. n. 33409 del 2009.
(75) Cfr. P. Sanfilippo, Riciclaggio e profitto confiscabile: la “solidarietà nella pena” nel concorso di persone, in
Giur. Ital., 2018.
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