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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.
Con la legge 9 agosto 1993 n. 328 , che molti autori definiscono il frutto
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di una mera svista del legislatore (dal momento che non esisterebbero fattispe-
cie delittuose colpose idonee a generare proventi) , i reati presupposto non
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verranno più determinati dal tassativo richiamo presente nella disposizione
(delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a
scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di
sostanze stupefacenti o psicotrope), ma saranno individuati nei delitti non col-
posi che abbiano originato proventi (la norma interviene anche sul delitto di
riciclaggio, individuando i reati presupposto “in tutti i delitti”).
Successivamente, l’ art. 3, comma 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha
disposto l’ inasprimento della pena pecuniaria prevista per il delitto di illecito
reimpiego, che è stata incrementata nella misura compresa tra euro 5.000 e euro
25.000. Prima della riforma la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa
tra 1.032 e 15.493 euro.
La disposizione di cui all’art. 648-ter è stata, quindi, modificata dal D.Lgs.
8 novembre 2021, n. 195, che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordina-
mento alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
L’atto comunitario, nonostante prima facie faccia riferimento al solo rici-
claggio, in realtà abbraccia tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzio-
ne, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei
proventi delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano com-
messo i reati da cui tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato ;
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tutte condotte già contemplate dal nostro ordinamento agli artt. 648, 648-bis,
648-ter e 648-ter.1 c.p., tant’è che nella relazione illustrativa del d.lgs. n.
195/2021 viene evidenziato che il nostro sistema penale era “già largamente
conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1673”, con la
(80) Che autorizzava la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio,
ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.
(81) A. Conforti, sub art. 648-ter, in Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano 2014, 3821.
(82) Cfr. Comma 1 art. 3 Direttiva (UE) 2018/1673, rubricato “reati di riciclaggio”: Gli Stati mem-
bri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente,
siano punibili come reati:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da
un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizio-
ne, del movi mento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono
da un’attività criminosa;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione,
che i beni provengono da un’attività criminosa.
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