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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.




                    Con la legge 9 agosto 1993 n. 328 , che molti autori definiscono il frutto
                                                     (80)
               di una mera svista del legislatore (dal momento che non esisterebbero fattispe-
               cie delittuose colpose idonee a generare proventi) , i reati presupposto non
                                                                 (81)
               verranno  più  determinati  dal  tassativo  richiamo  presente  nella  disposizione
               (delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a
               scopo  di  estorsione  o  dai  delitti  concernenti  la  produzione  o  il  traffico  di
               sostanze stupefacenti o psicotrope), ma saranno individuati nei delitti non col-
               posi che abbiano originato proventi (la norma interviene anche sul delitto di
               riciclaggio, individuando i reati presupposto “in tutti i delitti”).
                    Successivamente, l’ art. 3, comma 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha
               disposto l’ inasprimento della pena pecuniaria prevista per il delitto di illecito
               reimpiego, che è stata incrementata nella misura compresa tra euro 5.000 e euro
               25.000. Prima della riforma la pena pecuniaria era fissata nella misura compresa
               tra 1.032 e 15.493 euro.
                    La disposizione di cui all’art. 648-ter è stata, quindi, modificata dal D.Lgs.
               8 novembre 2021, n. 195, che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordina-
               mento alla Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio
               del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
                    L’atto comunitario, nonostante prima facie faccia riferimento al solo rici-
               claggio, in realtà abbraccia tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzio-
               ne, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei
               proventi delle attività criminose, anche se compiuti da coloro che abbiano com-
               messo i reati da cui tali proventi provengono o che vi abbiano partecipato ;
                                                                                         (82)
               tutte condotte già contemplate dal nostro ordinamento agli artt. 648, 648-bis,
               648-ter  e  648-ter.1  c.p.,  tant’è  che  nella  relazione  illustrativa  del  d.lgs.  n.
               195/2021 viene evidenziato che il nostro sistema penale era “già largamente
               conforme alle disposizioni contenute nella Direttiva (UE) 2018/1673”, con la

               (80)  Che autorizzava la ratifica della Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio,
                    ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.
               (81)  A. Conforti, sub art. 648-ter, in Codice penale, a cura di T. Padovani, Milano 2014, 3821.
               (82)  Cfr. Comma 1 art. 3 Direttiva (UE) 2018/1673, rubricato “reati di riciclaggio”: Gli Stati mem-
                    bri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente,
                    siano punibili come reati:
                    a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da
                    un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare
                    chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;
                    b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizio-

                    ne, del movi mento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono
                    da un’attività criminosa;
                    c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione,
                    che i beni provengono da un’attività criminosa.
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