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MIRCO GRANOCCHIA
conseguenza che la sua trasposizione ha richiesto solo “interventi di dettaglio,
volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti”.
Ad ogni modo, la modifica principale è stata l’introduzione della previsione
della punibilità del fatto anche quando abbia ad oggetto denaro o cose prove-
nienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno
o nel minimo a sei mesi.
Infine, la legge 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto l’art. 518-quinquies c.p
che prevede un’ipotesi speciale del delitto avente ad oggetto i beni culturali.
3. Il bene giuridico tutelato
L’art. 648-ter c.p. configura come illecito penale l’impiego in attività eco-
nomiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità)
richiamati nella descrizione dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio. La
ratio della disposizione era quella di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti
di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle opera-
zioni di recycling (il cosiddetto integration stage), ossia l’inserimento del denaro di
provenienza illecita nei circuiti commerciali leciti attraverso l’immissione nel-
l’economia legale dei capitali in precedenza ripuliti.
La “residualità” rispetto agli artt. 648 e 648-bis è d’altronde agevolmente
desumibile dalla doppia clausola con cui apre la disposizione: Fuori dei casi di con-
corso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, che circoscrive in maniera
significativa il suo ambito di applicazione.
“Con tale norma, secondo una parte della dottrina, il legislatore ha inteso
rendere possibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato
provare che l’agente che impiega il bene proveniente da delitto sia consapevole
di tale provenienza al momento in cui l’ha ricevuto, mentre vi sia la prova di tale
consapevolezza (comunque necessaria) in un altro e successivo momento. Altri
Autori hanno osservato che la previsione realizza, nel sistema di tutela dell’or-
dinamento dalla creazione di patrimoni illeciti, una particolare forma di pro-
gressione criminosa, composta secondo un’ideale scala crescente di
disvalore” .
(83)
“Tali rilievi, uniti all’analisi del testo della norma, nel quale è assente la
locuzione “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”
(presente, invece, nell’art. 648-bis, c.p.) e l’abbandono di una prospettiva acces-
soria rispetto ai reati presupposto, hanno fatto propendere per la natura plu-
rioffensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimo-
nio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e
(83) Cass. pen. Sez. Unite, Sent. n. 25191 del 13 giugno 2014.
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