Page 43 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 43
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.
(Infine) L’operatività dell’art. 648-ter risulta addirittura nulla quando il sog-
getto attivo è il possessore o il fornitore del capitale illecito, perchè il fatto
sarebbe punibile in base alle altre ipotesi di reato predominanti in forza della
clausola di riserva. Colui che detiene o fornisce il denaro da impiegare si trove-
rebbe, infatti, in una delle seguenti condizioni: “o lo ha acquisito commettendo
(come autore o compartecipe) il delitto che lo ha prodotto; o lo ha ricevuto da
chi ha commesso un precedente reato (ricettazione); ovvero ha provveduto a
riciclarlo” .
(95)
5. Elemento oggettivo: la condotta
La condotta consiste (dunque) nell’impiego dei proventi del reato, sia esso
delitto o contravvenzione punita con le pene indicate al comma 2, in attività
economiche o finanziarie.
È una fattispecie di reato a forma libera e di pericolo concreto, il reato si
consuma nel momento dell’impiego che può avvenire in qualsiasi modo, purché
sia canalizzato in attività economico-finanziarie.
Il tenore letterale della norma impedisce, invero, di ricondurre al fatto tipi-
co ogni diverso impiego degli stessi proventi, pertanto diventa basilare definire
il concetto di attività al fine di attribuire la responsabilità per il delitto p. e p. dal-
l’art. 648-ter c.p.: sarebbero, ad esempio, da considerare economiche o finanziarie
tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la cir-
colazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobi-
liari, purché non sia prevalente l’aspetto intellettuale ; in una concezione più
(96)
ampia, e forse meno rispettosa del dato testuale, il portato della norma si rivol-
gerebbe a qualsiasi attività svolta in un settore idoneo a far conseguire profitti .
(97)
Il comma 3 dell’art. 648-ter, al pari del delitto di riciclaggio, prevede un’ag-
gravante speciale a effetto comune “quando il fatto è commesso nell’esercizio
di un’attività professionale”. La definizione di attività professionale può essere
desunta dagli artt. 10 e ss del d.lgs. n. 231/2007, che attribuisce specifici obbli-
ghi anti riciclaggio ad una serie di soggetti la cui funzione (attività professionale)
è ritenuta rilevante in termini di riciclaggio.
Il comma 4 (al contrario), ispirandosi al reato di ricettazione, prevede l’atte-
nuante per il fatto di particolare tenuità, circostanza che “va desunta da una com-
plessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità
(95) Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, 2, cit., 268.
(96) V. Seminara, L’impresa e il mercato, in Pedrazzi, Alessandri, Foffani, Seminara, Spagnolo,
Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, 709.
(97) V. Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, 456.
41