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IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, ARTICOLO 648 TER C.P.




                    (Infine) L’operatività dell’art. 648-ter risulta addirittura nulla quando il sog-
               getto attivo è il possessore o il fornitore del capitale illecito, perchè il fatto
               sarebbe punibile in base alle altre ipotesi di reato predominanti in forza della
               clausola di riserva. Colui che detiene o fornisce il denaro da impiegare si trove-
               rebbe, infatti, in una delle seguenti condizioni: “o lo ha acquisito commettendo
               (come autore o compartecipe) il delitto che lo ha prodotto; o lo ha ricevuto da
               chi ha commesso un precedente reato (ricettazione); ovvero ha provveduto a
               riciclarlo” .
                         (95)

               5.  Elemento oggettivo: la condotta
                    La condotta consiste (dunque) nell’impiego dei proventi del reato, sia esso
               delitto o contravvenzione punita con le pene indicate al comma 2, in attività
               economiche o finanziarie.
                    È una fattispecie di reato a forma libera e di pericolo concreto, il reato si
               consuma nel momento dell’impiego che può avvenire in qualsiasi modo, purché
               sia canalizzato in attività economico-finanziarie.
                    Il tenore letterale della norma impedisce, invero, di ricondurre al fatto tipi-
               co ogni diverso impiego degli stessi proventi, pertanto diventa basilare definire
               il concetto di attività al fine di attribuire la responsabilità per il delitto p. e p. dal-
               l’art. 648-ter c.p.: sarebbero, ad esempio, da considerare economiche o finanziarie
               tutte quelle attività, anche di intermediazione, riguardanti la produzione o la cir-
               colazione di beni o di servizi oppure la circolazione di denaro o di valori mobi-
               liari, purché non sia prevalente l’aspetto intellettuale ; in una concezione più
                                                                  (96)
               ampia, e forse meno rispettosa del dato testuale, il portato della norma si rivol-
               gerebbe a qualsiasi attività svolta in un settore idoneo a far conseguire profitti .
                                                                                         (97)
                    Il comma 3 dell’art. 648-ter, al pari del delitto di riciclaggio, prevede un’ag-
               gravante speciale a effetto comune “quando il fatto è commesso nell’esercizio
               di un’attività professionale”. La definizione di attività professionale può essere
               desunta dagli artt. 10 e ss del d.lgs. n. 231/2007, che attribuisce specifici obbli-
               ghi anti riciclaggio ad una serie di soggetti la cui funzione (attività professionale)
               è ritenuta rilevante in termini di riciclaggio.
                    Il comma 4 (al contrario), ispirandosi al reato di ricettazione, prevede l’atte-
               nuante per il fatto di particolare tenuità, circostanza che “va desunta da una com-
               plessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità


               (95)  Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, 2, cit., 268.
               (96)  V.  Seminara,  L’impresa  e  il  mercato,  in  Pedrazzi,  Alessandri,  Foffani,  Seminara,  Spagnolo,
                    Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 2000, 709.
               (97)  V. Zanchetti, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, 456.

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