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MIRCO GRANOCCHIA




             dell’imputato e il valore economico della res”  e deve, dunque, evidenziare una
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             rilevanza criminosa assolutamente marginale.
                  L’ordinamento definisce la nozione di attività economica o finanziaria agli
             artt. 2082 , 2135 (100) , 2195 (101)  c.c.: essa, dunque, “fa riferimento non solo all’at-
                      (99)
             tività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o ser-
             vizi, ma anche all’attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del
             consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elen-
             cate nelle sopra menzionate norme del codice civile” (102) .
                  In ordine alla dimensione temporale del termine di attività, in particolare
             se il delitto operi nei confronti di impieghi di beni o altre utilità che abbiano
             anche carattere occasionale o sporadico, l’indeterminatezza della norma, rife-
             rendosi  in  generale  all’“attività”,  sembrerebbe  non  consentire  la  punizione,
             salva l’eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, di colui che impie-
             ghi in un singolo affare beni di provenienza delittuosa: “il delitto di impiego
             presuppone, se non una pluralità di comportamenti, quantomeno la circostanza
             che il denaro o i beni di origine criminale siano investiti in settori e ambiti carat-
             terizzati da una continuità operativa nel tempo” (103) .
                  Di diverso avviso la giurisprudenza, la quale osserva che “L’ambito di
             operatività dell’art. 648-ter c.p. ricomprende l’impiego di denaro di provenien-
             za illecita in attività economiche o finanziarie non soltanto svolte professional-
             mente  (come  pure  ritiene  parte  autorevole  della  dottrina),  ma  anche  svolte
             sporadicamente od occasionalmente: a ciò induce inequivocabilmente la pre-
             visione di una circostanza aggravante speciale ad hoc per i fatti commessi nel-
             l’esercizio di un’attività professionale» (art. 648 ter c.p., comma 2); affermando,
             in proposito, il seguente principio di diritto: «Integra il delitto di cui all’art. 648
             ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche
             o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente o occasional-
             mente» (104) .


             (98)  Cass. pen. n. 42866/2017.
             (99)  “È imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine
                  della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
             (100)  Definisce l’attività dell’impresa agricola.
             (101)  Definisce le attività soggette a iscrizione: “1) un’attività industriale diretta alla produzione di
                  beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di tra-
                  sporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attivitàù
                  ausiliarie delle precedenti”.
             (102)  C., Sezione Seconda, 5 luglio - 9 agosto 2018, n. 38422; C., Sezione Seconda, 14 luglio 2016,
                  n. 33076; C., Sezione Seconda, 11 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014, n. 5546.
             (103)  Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, 2, cit., 268.
             (104)  Cass. pen. Sezione Seconda, Sent., 25 febbraio 2014, n. 9026.

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