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MIRCO GRANOCCHIA
dell’imputato e il valore economico della res” e deve, dunque, evidenziare una
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rilevanza criminosa assolutamente marginale.
L’ordinamento definisce la nozione di attività economica o finanziaria agli
artt. 2082 , 2135 (100) , 2195 (101) c.c.: essa, dunque, “fa riferimento non solo all’at-
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tività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o ser-
vizi, ma anche all’attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del
consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elen-
cate nelle sopra menzionate norme del codice civile” (102) .
In ordine alla dimensione temporale del termine di attività, in particolare
se il delitto operi nei confronti di impieghi di beni o altre utilità che abbiano
anche carattere occasionale o sporadico, l’indeterminatezza della norma, rife-
rendosi in generale all’“attività”, sembrerebbe non consentire la punizione,
salva l’eventuale responsabilità per ricettazione o riciclaggio, di colui che impie-
ghi in un singolo affare beni di provenienza delittuosa: “il delitto di impiego
presuppone, se non una pluralità di comportamenti, quantomeno la circostanza
che il denaro o i beni di origine criminale siano investiti in settori e ambiti carat-
terizzati da una continuità operativa nel tempo” (103) .
Di diverso avviso la giurisprudenza, la quale osserva che “L’ambito di
operatività dell’art. 648-ter c.p. ricomprende l’impiego di denaro di provenien-
za illecita in attività economiche o finanziarie non soltanto svolte professional-
mente (come pure ritiene parte autorevole della dottrina), ma anche svolte
sporadicamente od occasionalmente: a ciò induce inequivocabilmente la pre-
visione di una circostanza aggravante speciale ad hoc per i fatti commessi nel-
l’esercizio di un’attività professionale» (art. 648 ter c.p., comma 2); affermando,
in proposito, il seguente principio di diritto: «Integra il delitto di cui all’art. 648
ter c.p. anche l’impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche
o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente o occasional-
mente» (104) .
(98) Cass. pen. n. 42866/2017.
(99) “È imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
(100) Definisce l’attività dell’impresa agricola.
(101) Definisce le attività soggette a iscrizione: “1) un’attività industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di tra-
sporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attivitàù
ausiliarie delle precedenti”.
(102) C., Sezione Seconda, 5 luglio - 9 agosto 2018, n. 38422; C., Sezione Seconda, 14 luglio 2016,
n. 33076; C., Sezione Seconda, 11 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014, n. 5546.
(103) Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, II, 2, cit., 268.
(104) Cass. pen. Sezione Seconda, Sent., 25 febbraio 2014, n. 9026.
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