Page 49 - Rassegna 2023-4_Inserto
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Autoriciclaggio, articolo 648-ter 1 c.p.
Sottotenente Francesco Benedetto Sberna
(*)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000
a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500
quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è sta-
bilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità pro-
vengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis 1.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o
le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finan-
ziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del dena-
ro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.
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SOMMARIO: 1. Cenni storici, nascita fattispecie del reato. - 2. Struttura del reato. - 3. Bene
tutelato. - 4. Soggetto attivo. - 5. Elemento soggettivo. - 6. Elemento oggettivo.
- 7. Le circostanze del reato. - 8. La configurabilità del tentativo. - 9. Le cause
di non punibilità del reato. - 10. Concorso di reati. - 11. Aspetti processuali.
1. Cenni storici, nascita fattispecie del reato
Premesso che le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sono il prodotto del
dibattitto internazionale degli anni ‘80, in cui il problema avvertito dalla comu-
nità internazionale come prioritario era quello di contrastare l’immissione nel-
l’economia di capitali delle organizzazioni criminali considerati destabilizzanti
per gli assetti democratici ed economici dei diversi paesi.
(*) Comandante della Tenenza di Melito di Napoli.
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