Page 49 - Rassegna 2023-4_Inserto
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Autoriciclaggio, articolo 648-ter 1 c.p.

                                    Sottotenente Francesco Benedetto Sberna
                                                                     (*)


                    Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000
               a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività
               economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla
               commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
               delittuosa.
                    La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500
               quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel
               massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
                    La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è sta-
               bilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
                    Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità pro-
               vengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416 bis 1.
                    Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o
               le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
                    La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finan-
               ziaria o di altra attività professionale.
                    La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
               siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del dena-
               ro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
                    Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

                                               !

               SOMMARIO: 1. Cenni storici, nascita fattispecie del reato. - 2. Struttura del reato. - 3. Bene
                          tutelato. - 4. Soggetto attivo. - 5. Elemento soggettivo. - 6. Elemento oggettivo.
                          - 7. Le circostanze del reato. - 8. La configurabilità del tentativo. - 9. Le cause
                          di non punibilità del reato. - 10. Concorso di reati. - 11. Aspetti processuali.


               1. Cenni storici, nascita fattispecie del reato
                    Premesso che le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sono il prodotto del
               dibattitto internazionale degli anni ‘80, in cui il problema avvertito dalla comu-
               nità internazionale come prioritario era quello di contrastare l’immissione nel-
               l’economia di capitali delle organizzazioni criminali considerati destabilizzanti
               per gli assetti democratici ed economici dei diversi paesi.

               (*)  Comandante della Tenenza di Melito di Napoli.

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