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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




                  Il primo bene che viene tutelato dalla norma non può che essere il patri-
             monio, in ragione della collocazione della fattispecie incriminatrice nell’ambito
             del titolo XIII del Libro II del codice penale delitti contro il patrimonio. Ma questo
             inquadramento consente di avere una visione eminentemente individualistica
             che farebbe sì che l’oggetto della tutela coinciderebbe con gli interessi patrimo-
             niali della persona offesa dal delitto presupposto.
                  In realtà se si osservano le premesse che hanno portato alla formulazione
             della fattispecie di reato si dovrebbe considerare come bene da tutelare l’ordine
             economico-finanziario e quindi anche l’ordine pubblico generale. La volontà
             espressa in sede di consessi internazionali ha, infatti, restituito questa necessità
             di contrastare un fenomeno oramai avente una caratura transnazionale, che in
             alcun modo possa minare l’equilibrio concorrenziale dei mercati economico-
             finanziari attraverso l’immissione nel circuito economico legale di proventi ille-
             citi. Orbene, si potrebbe ipotizzare come i risparmi e gli interessi patrimoniali
             dei singoli soggetti operanti all’interno del mercato siano minacciati dal turba-
             mento della libera concorrenza.
                  Si annovera, altresì, quale bene protetto anche quello dell’amministrazione
             della giustizia e, in particolare, dallo svolgimento delle indagini preliminari a
             opera degli organi inquirenti, il cui obiettivo è quello di individuare, appunto, la
             provenienza illecita dei beni oggetto di utilizzazione da parte dell’agente, che ne
             ostacola con l’attività di autoriciclaggio l’individuazione. Si comprenderebbe,
             pertanto, come le varie opzioni interpretative indichino la norma di cui all’arti-
             colo 648-ter 1 c.p. come un reato monoffensivo qualora si prenda in disamina il
             solo bene protetto il patrimonio, ovvero di natura plurioffensiva qualora coesi-
             stano tutti gli altri beni sopra citati.
                  In via generale, sembrerebbe preferibile concludere nel senso della natura
             plurioffensiva (122)  dell’illecito, anche considerando le varie analogie col reato di
             riciclaggio che è stato, per l’appunto, inquadrato quale reato plurioffensivo da
             parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 302 del 19 luglio 2000.

             4. Soggetto attivo
                  Proseguendo nella analisi della fattispecie di reato di cui all’articolo 648-ter
             1 c.p. si prende in disamina altro degli elementi costitutivi e discriminanti dello
             stesso: il soggetto attivo, ossia l’autore del reato.
                  Il legislatore ha, in questo caso, tipicizzato un reato comune, in ragione del
             ricorso del termine “chiunque”, inserendo degli ulteriori elementi di fattispecie

             (122)  https://www.altalex.com/documents/news/2015/01/08/riflessioni-sul-principio-di-offen-
                  sivita-del-reato.

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