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AUTORICICLAGGIO, ARTICOLO 648-TER 1 C.P.




               6.  Elemento oggettivo
                    La condotta nel reato di autoriciclaggio consiste nell’impiego, nella sostitu-
               zione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altre utilità di pro-
               venienza illecita, in modo da ostacolarne l’identificazione, da parte di chi abbia
               commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso (127) .
               Si rappresenta come il legislatore abbia accorpato in questa norma sia le condotte
               di sostituzione e trasferimento, già tipicizzate e punite a loro volta dal reato di rici-
               claggio, sia la condotta di impiego, punita in via autonoma dall’articolo 648-ter c.p.
                    In quest’ultimo caso, l’impiego dei proventi di un delitto da lui commesso
               e decide di utilizzarli in modo idoneo a occultarne l’origine allora ricade nella
               fattispecie dell’autoriciclaggio altrimenti si configura l’impiego.
                    La condotta del reato di autoriciclaggio (128)  prevede la reimmissione nel
               circuito  economico  legale  di  disponibilità  di  provenienza  illecita  e  per  altro
               verso, dalla modalità di commissione che deve essere tale da impedire o comun-
               que ostacolare l’origine illecita dei proventi. Differisce dal reato di ricettazione
               poiché non riguarda l’aspetto patrimoniale, avvicinandosi invece nei reati con-
               tro l’amministrazione della giustizia. Al fine di evitare il paventato rischio di vio-
               lazione del principio di offensività (129) , richiede che la condotta sia concretamen-
               te idonea ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni.
                    Il legislatore nella scelta dell’utilizzo dell’avverbio “concretamente” fa una
               scelta, al fine di evitare duplicazioni sanzionatorie con il reato presupposto, al
               fine di incriminare condotte che non rappresentino la mera apprensione del
               frutto del delitto, ma consistano per contro in attività effettivamente idonee ad
               ostacolare l’identificazione e l’accertamento della provenienza delittuosa.
                    La condotta presenta tratti tipici del laundering (placement) ossia della sostitu-
               zione, trasferimento con potenziale ostacolo all’individuazione dell’origine illeci-
               ta dei proventi e dell’impiego (integration) nel circuito dell’economia legale, osta-
               colandone la tracciabilità e quindi interagendo in attività economiche, finanziarie,
               imprenditoriali e speculative. La condotta deve presupporre elementi “concreti”
               per configurare una rilevanza penale, venendo così meno le “altre condotte” in
               quanto rendono obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza
               illecita del bene. Infatti, ogni comportamento suscettibile di alterare l’ordine eco-
               nomico non costituisce reato in considerazione del fatto a tale effetto potenzial-
               mente perturbatore si accompagnano peculiari note modali della condotta.


               (127)  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art648ter1.html.
               (128)  https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/09/autoriciclaggio.
               (129)  https://www.diritto.it/il-principio-di-offensivita-la-funzione-di-garanzia-e-le-possibili-appli-
                    cazioni-pratiche/.

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