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FRANCESCO BENEDETTO SBERNA
Infine, si rappresenta che l’oggetto della condotta nel reato di autoriciclag-
gio coincide con quello di riciclaggio, comprendendo così ogni entità suscetti-
bile di valutazione economico-patrimoniale ossia che abbia un apprezzabile
valore di scambio, nonché quei proventi derivanti da reati tributari che genera-
no quali vantaggi economici dei risparmi di spesa e non già accrescimenti patri-
moniali in senso stretto. Potrebbe, altresì, prevedere come oggetto di autorici-
claggio anche il provento di un precedente riciclaggio ed in tal senso si parle-
rebbe di autoriciclaggio “indiretto”. Nell’effettuare alcuni casi pratici si rappre-
senta che non si realizza il reato di cui all’autoriciclaggio nel caso in cui vi sia il
semplice versamento di proventi illeciti sul conto corrente (130) .
È necessaria, pertanto, una particolare capacità dissimulatoria e quindi che
l’autore del reato presupposto o il concorrente abbia difatti occultato l’origine
illecita.
Per formulare alcuni casi pratici si segnala, ad esempio, che integrerebbe
la condotta di autoriciclaggio la raccolta di liquidità attraverso l’estorsione ai
danni di lavoratori concretizzata nel mancato versamento di quattordicesime,
ovvero del corrispettivo dei permessi non goduti, di anticipi non versati (131) .
Oppure si annovera la sottoscrizione di polizze assicurative con somme di
provenienza illecita e fatte transitare su un conto corrente “scudato”, acceso per
la regolarizzazione di cui al d.l. 78/2009 (132) .
Altro caso in cui rientra il reato di autoriciclaggio è quello del reimpiego
di compensi dell’amministratore giudiziario ricevuti in forza di provvedimenti
di liquidazione falsi, pur in presenza della effettività delle prestazioni rese
all’amministratore giudiziario (133) .
È meritevole di citazione la sentenza della Cassazione Penale n.
9751/2019 che ha previsto che Non integra il delitto di autoriciclaggio l’impiego del
denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta
alle attività “speculative” incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del
rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita
e a massimizzare quelle di profitto.
Per fornire un ulteriore esempio pratico si annovera la sentenza della
Cassazione Penale n. 33074/2016 che ha previsto che Non integra il delitto di autori-
ciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, inte-
stati allo stesso autore del reato presupposto, stante che tale deposito non può considerarsi, secondo
(130) Cass., 14 luglio 2016, n. 33074, in De Jure.
(131) Cass., 4 maggio 2018, n. 25979, in De Jure.
(132) Cass., 15 febbraio 2019, n. 9681, in De Jure.
(133) Cass., 24 febbraio 2021, n. 7176, in De Jure.
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