Page 58 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 58

FRANCESCO BENEDETTO SBERNA




                  Infine, si rappresenta che l’oggetto della condotta nel reato di autoriciclag-
             gio coincide con quello di riciclaggio, comprendendo così ogni entità suscetti-
             bile  di  valutazione  economico-patrimoniale  ossia  che  abbia  un  apprezzabile
             valore di scambio, nonché quei proventi derivanti da reati tributari che genera-
             no quali vantaggi economici dei risparmi di spesa e non già accrescimenti patri-
             moniali in senso stretto. Potrebbe, altresì, prevedere come oggetto di autorici-
             claggio anche il provento di un precedente riciclaggio ed in tal senso si parle-
             rebbe di autoriciclaggio “indiretto”. Nell’effettuare alcuni casi pratici si rappre-
             senta che non si realizza il reato di cui all’autoriciclaggio nel caso in cui vi sia il
             semplice versamento di proventi illeciti sul conto corrente (130) .
                  È necessaria, pertanto, una particolare capacità dissimulatoria e quindi che
             l’autore del reato presupposto o il concorrente abbia difatti occultato l’origine
             illecita.
                  Per formulare alcuni casi pratici si segnala, ad esempio, che integrerebbe
             la condotta di autoriciclaggio la raccolta di liquidità attraverso l’estorsione ai
             danni di lavoratori concretizzata nel mancato versamento di quattordicesime,
             ovvero del corrispettivo dei permessi non goduti, di anticipi non versati (131) .
                  Oppure si annovera la sottoscrizione di polizze assicurative con somme di
             provenienza illecita e fatte transitare su un conto corrente “scudato”, acceso per
             la regolarizzazione di cui al d.l. 78/2009 (132) .
                  Altro caso in cui rientra il reato di autoriciclaggio è quello del reimpiego
             di compensi dell’amministratore giudiziario ricevuti in forza di provvedimenti
             di  liquidazione  falsi,  pur  in  presenza  della  effettività  delle  prestazioni  rese
             all’amministratore giudiziario (133) .
                  È  meritevole  di  citazione  la  sentenza  della  Cassazione  Penale  n.
             9751/2019 che ha previsto che Non integra il delitto di autoriciclaggio l’impiego del
             denaro provento di delitto in puntate al gioco del lotto, non potendosi ricondurre detta condotta
             alle attività “speculative” incriminate dalla norma, che si caratterizzano per la gestione del
             rischio secondo criteri razionali ed economici, orientati a minimizzare le occasioni di perdita
             e a massimizzare quelle di profitto.
                  Per  fornire  un  ulteriore  esempio  pratico  si  annovera  la  sentenza  della
             Cassazione Penale n. 33074/2016 che ha previsto che Non integra il delitto di autori-
             ciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, inte-
             stati allo stesso autore del reato presupposto, stante che tale deposito non può considerarsi, secondo


             (130)  Cass., 14 luglio 2016, n. 33074, in De Jure.
             (131)  Cass., 4 maggio 2018, n. 25979, in De Jure.
             (132)  Cass., 15 febbraio 2019, n. 9681, in De Jure.
             (133) Cass., 24 febbraio 2021, n. 7176, in De Jure.

             56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63