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AUTORICICLAGGIO, ARTICOLO 648-TER 1 C.P.




               10.Concorso di reati
                    Originariamente era esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio per evitare un
               eccesso sanzionatorio derivante dall’assommarsi nei confronti dello stesso sog-
               getto della pena conseguente alla commissione del precedente reato presuppo-
               sto e di quella non lieve e soprattutto il principio del ne bis in idem ossia punire
               più volte i medesimi fatti ed infine il principio del nemo tenetur se detegere (151)  che
               prevede che nessuno può difendersi commettendo un reato.
                    Possiamo  affermare,  però,  che  tale  ipotesi  è  stata  accantonata  per  far
               posto al concorso tra il reato di autoriciclaggio ed il reato presupposto che pre-
               sumibilmente saranno contestati in continuazione, e sarà l’autoriciclaggio ad
               essere assunto quale reato base per gli aumenti di pena.
                    Caso  escluso  per  il  reato  di  trasferimento  fraudolento  di  valori  di  cui
               all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992 (152) ora art. 512-bis c.p. (153)  così come san-
               cito dalla Suprema Corte che ha previsto che non sussiste la sussunzione della
               condotta nell’ambito dell’autoriciclaggio e si realizza così un’ipotesi di concorso
               materiale di reati. Non esisterebbe, difatti, il concorso visto che il trasferimento
               illecito prevede appunto soltanto il trasferimento mentre l’autoriciclaggio pre-
               vede anche la sostituzione e l’impiego ed inoltre le due fattispecie si pongono
               in due momenti distinti cronologicamente.
                    L’autoriciclaggio deve assumere con una condotta nuova e modalità decet-
               tive  atte  ad  ostacolare  la  rintracciabilità  del  delitto  presupposto  in  modo  da
               ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

               11.Aspetti processuali
                    Ad oggi non appaiono emergere particolari questioni complesse in seno
               alla giurisprudenza anche in considerazione dell’esiguo numero di decisioni rese
               attorno alla previsione incriminatrice.
                    Sicuramente  si  osserva  come  non  sia  necessario  che  la  sussistenza  del
               delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in
               giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato
               giudizialmente escluso nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice
               procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto
               la sussistenza, in mancanza imponendosi l’assoluzione dell’imputato perché il
               fatto non sussiste (154) .


               (151)  https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-iv/art63.html.
               (152)  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306.
               (153)  https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art512bis.html.
               (154)  Sentenza cassazione n. 26099/2020.

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