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AUTORICICLAGGIO, ARTICOLO 648-TER 1 C.P.
10.Concorso di reati
Originariamente era esclusa la punibilità dell’autoriciclaggio per evitare un
eccesso sanzionatorio derivante dall’assommarsi nei confronti dello stesso sog-
getto della pena conseguente alla commissione del precedente reato presuppo-
sto e di quella non lieve e soprattutto il principio del ne bis in idem ossia punire
più volte i medesimi fatti ed infine il principio del nemo tenetur se detegere (151) che
prevede che nessuno può difendersi commettendo un reato.
Possiamo affermare, però, che tale ipotesi è stata accantonata per far
posto al concorso tra il reato di autoriciclaggio ed il reato presupposto che pre-
sumibilmente saranno contestati in continuazione, e sarà l’autoriciclaggio ad
essere assunto quale reato base per gli aumenti di pena.
Caso escluso per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui
all’art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992 (152) ora art. 512-bis c.p. (153) così come san-
cito dalla Suprema Corte che ha previsto che non sussiste la sussunzione della
condotta nell’ambito dell’autoriciclaggio e si realizza così un’ipotesi di concorso
materiale di reati. Non esisterebbe, difatti, il concorso visto che il trasferimento
illecito prevede appunto soltanto il trasferimento mentre l’autoriciclaggio pre-
vede anche la sostituzione e l’impiego ed inoltre le due fattispecie si pongono
in due momenti distinti cronologicamente.
L’autoriciclaggio deve assumere con una condotta nuova e modalità decet-
tive atte ad ostacolare la rintracciabilità del delitto presupposto in modo da
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
11.Aspetti processuali
Ad oggi non appaiono emergere particolari questioni complesse in seno
alla giurisprudenza anche in considerazione dell’esiguo numero di decisioni rese
attorno alla previsione incriminatrice.
Sicuramente si osserva come non sia necessario che la sussistenza del
delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in
giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato
giudizialmente escluso nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice
procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto
la sussistenza, in mancanza imponendosi l’assoluzione dell’imputato perché il
fatto non sussiste (154) .
(151) https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-iv/art63.html.
(152) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306.
(153) https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-viii/capo-i/art512bis.html.
(154) Sentenza cassazione n. 26099/2020.
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