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AUTORICICLAGGIO, ARTICOLO 648-TER 1 C.P.




                    Si inizia, però, a parlare di autoriciclaggio soltanto al 25 ottobre 2011, in
               cui si registra la risoluzione sulla criminalità organizzata nell’Unione Europea,
               adottata dal Parlamento Europeo, seppur se priva di efficacia vincolante, pre-
               senta una grande rilevanza politica visto che si rivolge a tutti gli Stati membri,
               chiedendo obbligatoriamente la previsione della punibilità dell’autoriciclaggio.
                    Infatti, fino a quel momento la punibilità dell’autoriciclaggio non era pre-
               vista oltre che in Italia, anche in Francia, Danimarca, Germania e Austria ma
               era previsto soltanto in Belgio, Grecia, Portogallo e in generale nei paesi del com-
               mon law.
                    Con riferimento al cosiddetto privilegio dell’autoriciclaggio (115) , la Convenzione
               ONU del 2000 (art. 6, comma 2) e la Convenzione 198/2005 del Consiglio
               d’Europa sul riciclaggio (116) , la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
               reato e sul finanziamento del terrorismo (art. 9, comma 2) hanno contemplato
               la possibilità che, nel rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non
               fosse  prevista  la  punibilità  per  riciclaggio  dell’autore  del  reato  presupposto
               (lasciando quindi intuire che la regola fosse la punibilità del c.d. autoriciclaggio).
               La risoluzione del Parlamento si spinge avanti, chiedendo agli Stati membri di
               inserire come obbligatoria […] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il rici-
               claggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale
               denaro in maniera illecita (117) .
                    In sostanza, se i precedenti strumenti normativi autorizzavano gli Stati a
               non  punire  l’autoriciclaggio  nel  rispetto  dei  principi  di  diritto  interno;  il
               Parlamento europeo chiede agli Stati membri di prevederne obbligatoriamente
               la punibilità. Si comprende, quindi, il notevole passo in avanti volto a colmare
               il vuoto normativo che esclude la clausola poc’anzi citata, facendo denotare un
               progressivo orientamento che adesso considerava la non punibilità dell’autori-
               ciclaggio come un ingiustificato privilegio, residuo di concezioni obsolete.
                    Si giunge quindi al dibattito interno nel nostro ordinamento in relazione
               all’inquadramento giuridico della fattispecie di autoriciclaggio.
                    Sino a quel momento la disciplina, la fattispecie di riciclaggio non include-
               va, infatti, l’autore del reato presupposto, né quello compiuto dal “riciclatore”
               che concorra anche nel compimento del reato presupposto. Anche per effetto
               di tale vuoto normativo, la fattispecie di riciclaggio ha trovato molto limitata
               (115)  Il privilegio dell’autoriciclaggio è fondato sull’idea che la successiva condotta di riciclaggio,
                    commessa dallo stesso autore del reato presupposto, costituisse un mero post factum non
                    punibile (in ossequio al principio del ne bis in idem
               (116) https://www.coe.int/it/web/portal/-/money-laundering-and-financing-of-terrorism-war-
                    saw-convention-report-assesses-the-monitoring-of-banking-operations.
               (117)  XVII Legislatura - (camera.it).

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