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MIRCO GRANOCCHIA




             del denaro (108) . Tale orientamento poggia sulla convinzione che la fattispecie, al
             pari dei reati che la precedono sistematicamente, è comunque orientata in via
             principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preser-
             vato dall’inquinamento che deriva dall’immissione di capitali illeciti.

             6.  L’applicabilità. Insegnamenti giurisprudenziali
                  L’esclusione del concorso e la clausola di sussidiarietà, che fanno da incipit
             alla disposizione, ne hanno determinano la scarsa applicabilità tant’è che diversi
             autori l’hanno definita una norma “superflua” rispetto alla generale incrimina-
             zione del riciclaggio: “tipico esempio di normazione di tipo simbolico-repressi-
             vo, in cui lo stato mostra i muscoli, con scarsa considerazione della realtà nor-
             mativa e sociale sottostante” (109) .
                  Le  criticità  applicative  (riassumendo)  derivano  dal  fatto  che,  rispetto
             all’art. 648 c.p., l’impiego del costa illecito suppone la sua previa ricezione, che
             implica già la responsabilità dell’agente per ricettazione (punita meno grave-
             mente!)  ove  egli  abbia  agito  al  fine  di  procurare  a  sè  o  ad  altri  un  profitto.
             Qualora, invece, rispetto alla ricettazione, il principio di specialità vorrebbe la
             sussistenza dell’art. 648-ter quando l’impiego sia il frutto di una decisione auto-
             noma e successiva alla ricettazione, la consapevolezza dell’illecita provenienza,
             perchè precedente l’impiego, determinerebbe comunque una responsabilità del-
             l’agente per riciclaggio (110) .
                  Di seguito si riportano una serie di pronunce utili a comprendere come
             l’art. 648-ter si atteggi rispetto alle altre fattispecie di reato che intersecano il suo
             ambito di operatività:
                    Cass., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076: “Il delitto di trasferimento fraudo-
             lento di valori ex art. 12 quinquies, D.L. 8 giugno 1992, 306, conv. in legge 7 ago-
             sto 1992, n. 356 può essere il reato presupposto del riciclaggio e di impiego di
             denaro di provenienza illecita”;
                    Cass., Sez. II, 9 marzo 2017, n. 20684: “Il delitto di cui all’art. 12-quinquies,
             D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356 non è in rap-
             porto di presupposizione necessaria con la più grave ipotesi di cui all’art. 648-ter,
             idonea ad escludere la punibilità delle condotte di reimpiego, atteso che queste

             (108)  C., Sez. I, 7 ottobre 2021 - 1° febbraio 2022, n. 3591; C., Sez. II, 10 giugno - 14 luglio 2021,
                  n. 26796; C., Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076; C., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756.
             (109)  D’Avirro, Reimpiego di denaro, in Maiello e Della Ragione (a cura di), Riciclaggio e reati nella gestio-
                  ne dei flussi di denaro sporco, Milano, 2018, 267.
             (110)  Vd.  Seminara,  L’impresa  e  il  mercato,  in  Pedrazzi,  Alessandri,  Foffani,  Seminara,  Spagnolo,
                  Diritto penale dell’impresa, Bologna, 1988, 526; nello stesso senso Zanchetti, voce Riciclaggio, in
                  Digesto pen., XII, Torino, 2007, 214.

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