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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.




                    La stratificazione normativa che ha interessato tale delitto, infatti, se da un
               lato ha consentito di ampliarne notevolmente le maglie, fino ad abbracciare le
               molteplici vesti che lo stesso può assumere nella realtà fattuale, dall’altro non ha
               sempre tenuto ben presente il contesto giuridico in cui si inserisce. In molteplici
               occasioni il legislatore ha “dimenticato” di aggiornare la normativa alle nuove
               finalità di cui la investiva, alcuni retaggi storici appaiono oggi come incongruen-
               ze forti e assolutamente distoniche rispetto alla disciplina complessiva. Questo
               non si rivela un mero errore formale, o un momento di confronto all’interno del
               formante dottrinale e giurisprudenziale, con tutto ciò che ne deriva anche in ter-
               mini di confusione, ma rende soprattutto complessa e abbastanza impervia l’ap-
               plicazione pratica e concreta dei disposti normativi interessati. La chiarezza e
               determinatezza della norma è il primo requisito perché il diritto penale possa
               svolgere i suoi compiti costituzionali: non solo punire, ma soprattutto ripristi-
               nare l’ordine violato, potenziare la sicurezza sociale, disincentivare a delinquere
               e rieducare il reo alla legalità. Se vi è incertezza, confusione, ambiguità nel dispo-
               sto normativo, tutti questi traguardi diventano sempre più lontani da raggiunge-
               re, e ciò che si voleva ottenere con le varie riforme finisce per sgretolarsi sotto
               l’egida di una farraginosa legislazione, spesso incongruente e sproporzionata.
                    Appare necessario intervenire ancora una volta sul delitto di riciclaggio,
               prima di tutto sulla clausola di riserva e sui relativi rapporti con gli altri reati
               “limitrofi”, per agevolare soprattutto chi è chiamato ad assolvere i relativi oneri
               probatori a riguardo, assicurando dunque la condanna del reo, ripristinando la
               giustizia violata e rendendo sempre meno vantaggioso ostacolare l’attività di
               indagine e provare ad avvantaggiarsi dei proventi di un reato. È ovvio, del resto,
               e la questione non è di minore rilevanza, che, attraverso una disciplina chiara e
               precisa del delitto di riciclaggio, agevolmente applicabile, si incide anche sul
               delitto presupposto, rispetto al quale la possibilità successiva di riciclaggio può
               essere un incentivo.
                    Secondo le riflessioni esposte, si rileva anche la necessità di rimodulare il
               profilo sanzionatorio principale del delitto, nonché di chiarire meglio i profili
               delle circostanze, attenuanti e aggravanti, specifiche, contenute nell’art. 648-bis
               c.p. Non di secondaria importanza è l’opportunità di intervenire anche sulla
               condotta e sull’elemento soggettivo, senza lasciare troppo spazio agli interpreti,
               con il rischio evidente di ottenere soluzioni e pronunce diverse a seconda della
               tesi che l’organo giudicante decide di accogliere. Il diritto penale non può avere
               profili soggettivi, profili incerti, né tantomeno oscuri. La determinatezza, la tas-
               satività, la ragionevolezza e l’eguaglianza sostanziale devono governare il siste-
               ma complessivamente inteso, ma permeare anche i singoli delitti.


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