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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.




               231/2007, che fa riferimento ai professionisti, ai revisori contabili, alle società
               di gestione con competenze finanziarie e ad altri soggetti indicati, a prescindere
               se l’esercizio della professione sia abusivo o meno, purché lo stesso abbia sem-
               plificato l’accesso all’oggetto del riciclaggio .
                                                         (62)
                    La circostanza attenuante ad effetto comune al quarto comma , invece,
                                                                                 (63)
               che sembra voler contemperare, appunto, la sproporzione della pena principale
               e riportare ad equilibrio i rapporti tra riciclaggio e reati presupposti, oltre ad
               operare nel solo caso in cui il reato presupposto sia un delitto, e non anche una
               contravvenzione, desta perplessità anche e soprattutto in merito alla necessarie-
               tà, per la sua applicazione, che venga accertato lo specifico reato presupposto,
               e i relativi limiti edittali di pena.
                    Curioso che, mentre la fattispecie incriminatrice non richieda un simile
               accertamento processuale, essendo sufficiente, come già illustrato, che sia pro-
               vato soltanto che l’oggetto provenga da reato, sia invece la sola circostanza atte-
               nuante a richiedere l’individuazione del reato presupposto.

               7.  Riciclaggio e altri reati
                    La prima riflessione, in merito al rapporto del delitto di riciclaggio con
               altri reati, attiene certamente il delitto di ricettazione, a cui il riciclaggio è
               storicamente legato, da cui è nato e con cui condivide l’origine illecita del-
               l’oggetto. Un primo criterio discretivo è stato individuato nell’elemento sogget-
               tivo, in quanto mentre la ricettazione richiede il dolo specifico della finalità di
               profitto, il riciclaggio richiede un dolo generico .
                                                             (64)
                    Ma la giurisprudenza e dottrina maggioritaria ricordano come molto più rile-
               vante appaia il piano della condotta, in quanto il riciclaggio richiede che questa sia
               idonea ad ostacolare l’identificazione dell’origine illecita del denaro (beni o altre
               utilità), quid pluris che lo pone in rapporto di specialità con la ricettazione , esclu-
                                                                                   (65)
               dendo quindi che tra i due possa configurarsi continuazione, tantomeno concorso
               o  simultanea  applicabilità.  Può  tuttavia  argomentarsi  che,  quando  la  condotta
               appare al confine tra i due delitti , ovvero tale da poter ostacolare l’individuazio-
                                              (66)
               ne della provenienza illecita, così come indicativa della volontà di trarne profitto,
               ciò che assumerà rilievo sarà proprio l’atteggiarsi dell’elemento soggettivo del reo.

               (62)  Cfr. G.M. Palmieri, La tutela penale della libertà d’iniziativa economica, Napoli, 2013.
               (63)  “La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
                    stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.
               (64)  Cfr. Cass. Pen. n. 33076 del 2016.
               (65)  Cfr. Cass. Pen. n. 5459 del 2018.
               (66)  Si pensi ai casi di occultamento, di semplice deposito di denaro sul conto, sostituzione di telaio
                    o targa auto.

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