Page 26 - Rassegna 2023-4_Inserto
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ALESSANDRO CARUSO
L’unico strumento capace di bilanciare entrambe le esigenze sembra esse-
re la caratteristica che tali generiche operazioni devono assumere, ovvero l’ido-
neità ad ostacolare l’individuazione dell’origine delittuosa del denaro, dei beni e
delle altre utilità. Dunque, secondo tale filone interpretativo, l’espressione “in
modo da ostacolare” non deve essere ritenuta elemento qualificante di un dolo
specifico richiesto per il perfezionamento della fattispecie, ma una qualifica
delle condotte, in termini di maggiore determinatezza, che interessa evidente-
mente anche le condotte di sostituzione e trasferimento.
Parte della giurisprudenza di legittimità, invero, continua a qualificare il
delitto come di dolo specifico, e di pericolo soltanto presunto. Secondo tale
interpretazione, infatti, l’espressione “in modo da” non richiede che l’ostacolo
si verifichi effettivamente, ma che la condotta sia solo astrattamente idonea in
tal senso . Ciò permette al giudice di non dover verificare concretamente che
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le azioni compiute dall’autore del reato abbiano effettivamente ostacolato le
indagini in merito alla ricostruzione del percorso seguito dal denaro, dai beni o
dalle altre utilità, fino alla loro origine delittuosa. Il versante dottrinale, fermo
nell’agganciare l’espressione alle modalità di estrinsecazione delle condotte,
qualifica invero il reato come reato di pericolo concreto, per la cui punibilità è
dunque necessario e indispensabile, sul piano probatorio, il relativo accertamen-
to dell’effettiva capacità dissimulatoria delle operazioni contestate , pur con-
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dividendo la non necessarietà che le condotte ostacolino effettivamente la rico-
struzione investigativa circa l’origine dell’oggetto del reato.
Per quanto attiene la possibilità che il delitto di riciclaggio possa configu-
rarsi mediante omissione, si esclude tale ipotesi in base al dettato normativo,
che richiede comunque condotte commissive e, in ogni caso, richiede all’autore
del reato di “compiere” un’azione. L’unica ipotesi ammissibile potrebbe essere
quella del reato omissivo improprio , qualora il soggetto si trovi in una posi-
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zione di garanzia e, chiamato ad impedire il compimento del reato, non si attivi
in tal senso. Esempio tipico è quello dell’operatore finanziario che, ai sensi del
d.lgs. n. 231 del 2007, non procede a segnalazione delle operazioni aventi ogget-
to di provenienza delittuosa, di cui sia consapevole .
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Particolarità del delitto di riciclaggio è poi la necessità che sia stato posto
in essere un primo reato, c.d. presupposto, facendo sorgere contrasti dottrinali
circa la natura dei rapporti tra gli stessi.
(46) Cfr. Cass. Pen. n. 19907 del 2009.
(47) Cfr. E. Musco (a cura di), op. cit.
(48) Cfr. A. M. Dell’Osso, op. cit.
(49) Cfr. Cass. pen. n. 37098 del 2012.
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