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ALESSANDRO CARUSO
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, con la pronuncia n. 25191
del 2014, sembrano voler dire esattamente questo .
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Così, sono stati individuati alcuni criteri, volti a distinguere le ipotesi di
concorso nel delitto presupposto, e quindi di non punibilità del delitto di rici-
claggio, dalle ipotesi in cui lo stesso si configura ed è perseguibile in modo auto-
nomo. Il primo criterio elaborato è stato quello cronologico , secondo cui, se
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il proposito di procedere a riciclaggio sorge prima o durante la commissione dei
delitti presupposto opererebbe la clausola di riserva, laddove, invece, se il pro-
posito sorgesse dopo, il delitto di riciclaggio sarebbe autonomamente punibile.
Ma tale criterio incontra numerose e notevoli difficoltà pratiche e processuali,
in termini di accertamento cronologico di un elemento attinente l’intimo volere,
e di assolvimento dell’onere probatorio.
Pertanto, si è giunti ad elaborare il criterio della determinazione causale
della successiva attività di cosiddetto lavaggio rispetto al compimento del delit-
to principale, criterio accolto anche dalla giurisprudenza di legittimità , per cui
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ogni contributo causale, determinante, in termini materiali o psicologici, per la
commissione del reato presupposto, integra concorso, dunque non contestabi-
lità del delitto di riciclaggio .
(37)
Si ricorda, infine, che Legge n. 146 del 2006, che ha per oggetto la Ratifica
ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine orga-
nizzato transnazionale , ha introdotto all’art. 9 le operazioni sotto copertura che
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escludono la punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria , che nei limiti
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delle proprie competenze, …nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474,
629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
(34) … la previsione che esclude l’applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi
abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, costituisce una deroga al concorso di reati che
trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l’intero disvalore dei fatti
compreso nella punibilità del solo delitto presupposto.
(35) Cfr. M. Angelini, voce Riciclaggio, in Dig. Disc. Pen. Agg., Torino, 2011.
(36) Cfr. Cass. Pen. n. 41740 del 2015, conforme a Cass. Pen. SS. UU. n. 25191 del 2014.
(37) Cfr. Cass. Pen. n. 8432 del 2007, secondo cui per distinguere il reo di riciclaggio dal concor-
rente nel reato presupposto, non basta il criterio temporale, per cui se l’accordo sul riciclag-
gio è intervenuto prima del reato presupposto si ha concorso, altrimenti si configura il rici-
claggio, ma bisogna verificare se la garanzia preventiva circa la successiva “ripulitura” del
denaro, abbia inciso sulla volontà dell’autore del delitto presupposto, determinandolo a com-
piere il suo reato. Cfr. L. D. Cerqua, op. cit.
(38) Adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
(39) Fermo quanto disposto dall’art. 51 c.p.
(40) Della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, appar-
tenenti alle strutture specializzate o alla Direzione Investigativa Antimafia.
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