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RICICLAGGIO, ARTICOLO 648-BIS C.P.
oggi il delitto in esame è punito più gravemente rispetto a quelle che si confi-
gurerebbero come condotte antecedenti, e non si atteggia più, come in passato
e come il delitto di ricettazione, a fattispecie a formazione progressiva, quan-
d’anche sia il reato antecedente che quello successivo vengano posti in essere
dal medesimo soggetto .
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Altra tesi emersa, sempre in merito alla clausola di riserva, attiene invece
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il principio di sussidiarietà, che la clausola applicherebbe appunto per risolvere
non un concorso di reati, ma bensì un conflitto apparente di norme. Di fatto,
anche in tal caso, se le condotte fossero tutte poste in essere dallo stesso sog-
getto, il delitto di riciclaggio si configurerebbe come post factum non punibile. Sul
piano processuale, però, in tal caso, a differenza che nel caso in cui la si intenda
come clausola di non punibilità, ciò esonererebbe la pubblica accusa dall’assol-
vimento dell’onere probatorio. Le criticità di tal filone interpretativo attengono,
tuttavia, la stessa ratio sottesa al principio di sussidiarietà, come risolutivo del
conflitto apparente di norme: esso, infatti, presuppone che i reati coinvolti
offendano il medesimo bene giuridico e che il delitto più grave prevalga su quel-
lo meno offensivo; ma, nel caso di specie, si configura il caso esattamente oppo-
sto, poiché il delitto di riciclaggio è punto più gravemente rispetto ai delitti pre-
supposti. Inoltre, i delitti dovrebbero appartenere alla stessa condotta fattuale,
particolare poco riscontrabile nell’iter delittuoso che riguarda le ipotesi di rici-
claggio.
Tale motivazione colpisce anche la tesi che ravvisa nella clausola di riserva
una clausola di non punibilità , perché anche in tal caso si avrebbe un’applica-
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zione esattamente contraria a quanto necessario, dovendo essere il reato punito
più gravemente a prevalere sugli altri reati coinvolti. Ciò che appare in realtà più
coerente con la disciplina delle fattispecie delittuose potenzialmente interessate
dalla clausola, è che si tratti di un retaggio storico, che appariva opportuno
all’epoca del primo dettato normativo, in relazione al delitto di ricettazione e
alle sanzioni originariamente previste. Una volta intervenute le numerose rifor-
me, la clausola avrebbe dovuto essere eliminata, in quanto non più coerente né
con le varie condotte coinvolte, né sul piano sanzionatorio , né con le nuove
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fattispecie delittuose introdotte nel Codice Penale.
(30) La tesi, prevalente nella dottrina tradizionale, ha trovato avallo nella giurisprudenza di legit-
timità fino a non molti anni fa. Cfr. Cass. pen. n. 8432 del 2007.
(31) Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019.
(32) Cfr. S. Seminara, I soggetti attivi del reato di riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir.
pen. e proc., 2005.
(33) La tesi è elaborata in modo esaustivo da E. Musco (a cura di), Riciclaggio, autoriciclaggio e reim-
piego, cit.
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