Page 20 - Rassegna 2023-4_Inserto
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ALESSANDRO CARUSO
Ma è pur vero che non sempre il delitto di riciclaggio si perfeziona attra-
verso condotte capaci di ledere l’ordine economico .
(28)
A questo punto, bisogna valutare la tesi accolta dalla giurisprudenza, rela-
tiva alla plurioffensività della condotta in esame, volta non solo, e spesso affatto,
a ledere il bene giuridico patrimonio individuale, ma piuttosto interessi pubblici
superiori, quali l’ordine pubblico, l’ordine economico e l’amministrazione della
giustizia .
(29)
In effetti, osservando con attenzione il testo normativo, che richiede
appunto che la condotta fattuale commessa sia idonea ad ostacolare l’identifi-
cazione dell’origine illecita del denaro o dei beni o di altre utilità, emerge come
il bene giuridico primario tutelato sia il corretto andamento dell’amministrazio-
ne della giustizia e dell’attività investigativa, e di tutti gli effetti benefici che dallo
stesso discendono per l’intera collettività. Ordine pubblico e ordine economico,
insieme al bene patrimonio privato, appaiono invero secondari, secondo questa
chiave di lettura, certamente più conforme all’evoluzione sociale odierna, al det-
tato normativo e alle nuove frontiere del delitto di riciclaggio.
Il dettato normativo dell’art. 648-bis c.p. si apre, inoltre, con un’interes-
sante clausola di riserva, presente fin dalla sua prima formulazione. A riguardo,
la tesi originaria è che la stessa sia stata inserita per risolvere il concorso mate-
riale tra il reato precedente e il riciclaggio, a favore di chi ha anche concorso
nel primo, punendo per il secondo solo chi, venuto in possesso di denaro, beni
o altre utilità frutto del reato antecedente, ponga in essere condotte volte ad
ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Tale interpretazione
risulta perfettamente coerente con l’originaria formulazione della norma, nata
come estensione del delitto di ricettazione, che a sua volta contiene la stessa
clausola, e in assenza di un’apposita norma che disciplinasse il delitto di auto-
riciclaggio, oggi presente all’art. 648-ter 1 c.p. All’epoca, infatti, prima delle
modifiche del 1990 e 1993 e seguenti, lo scopo dell’art. 648-bis c.p. era proprio
quello di punire condotte che, se compiute dall’autore del delitto di ricettazio-
ne o degli altri specifici delitti presupposti, si configuravano come non punibili
e inglobate nella condotta antecedente. Tuttavia, mentre per il delitto di ricet-
tazione la clausola acquisisce un senso logico giuridicamente, poiché il reato
successivo è punito meno gravemente rispetto al reato presupposto (si pensi
al furto), nel caso del riciclaggio, con le riforme successive disancorato dai
delitti presupposti, così come dal delitto di ricettazione, la clausola di riserva
ha perso la sua originaria finalità e ragionevolezza, anche e soprattutto perché
(28) Cfr. A. M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2007.
(29) Cfr. Corte Cost. n. 302 del 2000 e Cass Pen. SS. UU. N. 25191 del 2014.
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