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ALESSANDRO CARUSO




                  Ma è pur vero che non sempre il delitto di riciclaggio si perfeziona attra-
             verso condotte capaci di ledere l’ordine economico .
                                                              (28)
                  A questo punto, bisogna valutare la tesi accolta dalla giurisprudenza, rela-
             tiva alla plurioffensività della condotta in esame, volta non solo, e spesso affatto,
             a ledere il bene giuridico patrimonio individuale, ma piuttosto interessi pubblici
             superiori, quali l’ordine pubblico, l’ordine economico e l’amministrazione della
             giustizia .
                    (29)
                  In  effetti,  osservando  con  attenzione  il  testo  normativo,  che  richiede
             appunto che la condotta fattuale commessa sia idonea ad ostacolare l’identifi-
             cazione dell’origine illecita del denaro o dei beni o di altre utilità, emerge come
             il bene giuridico primario tutelato sia il corretto andamento dell’amministrazio-
             ne della giustizia e dell’attività investigativa, e di tutti gli effetti benefici che dallo
             stesso discendono per l’intera collettività. Ordine pubblico e ordine economico,
             insieme al bene patrimonio privato, appaiono invero secondari, secondo questa
             chiave di lettura, certamente più conforme all’evoluzione sociale odierna, al det-
             tato normativo e alle nuove frontiere del delitto di riciclaggio.
                  Il dettato normativo dell’art. 648-bis c.p. si apre, inoltre, con un’interes-
             sante clausola di riserva, presente fin dalla sua prima formulazione. A riguardo,
             la tesi originaria è che la stessa sia stata inserita per risolvere il concorso mate-
             riale tra il reato precedente e il riciclaggio, a favore di chi ha anche concorso
             nel primo, punendo per il secondo solo chi, venuto in possesso di denaro, beni
             o altre utilità frutto del reato antecedente, ponga in essere condotte volte ad
             ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita. Tale interpretazione
             risulta perfettamente coerente con l’originaria formulazione della norma, nata
             come estensione del delitto di ricettazione, che a sua volta contiene la stessa
             clausola, e in assenza di un’apposita norma che disciplinasse il delitto di auto-
             riciclaggio, oggi presente all’art. 648-ter 1 c.p. All’epoca, infatti, prima delle
             modifiche del 1990 e 1993 e seguenti, lo scopo dell’art. 648-bis c.p. era proprio
             quello di punire condotte che, se compiute dall’autore del delitto di ricettazio-
             ne o degli altri specifici delitti presupposti, si configuravano come non punibili
             e inglobate nella condotta antecedente. Tuttavia, mentre per il delitto di ricet-
             tazione la clausola acquisisce un senso logico giuridicamente, poiché il reato
             successivo è punito meno gravemente rispetto al reato presupposto (si pensi
             al furto), nel caso del riciclaggio, con le riforme successive disancorato dai
             delitti presupposti, così come dal delitto di ricettazione, la clausola di riserva
             ha perso la sua originaria finalità e ragionevolezza, anche e soprattutto perché

             (28)  Cfr. A. M. Dell’Osso, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2007.
             (29)  Cfr. Corte Cost. n. 302 del 2000 e Cass Pen. SS. UU. N. 25191 del 2014.

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