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LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE
anche di ulteriori e distinte tendenze criminose (la corruzione, tra tutte): a tale
riguardo, si è significativamente sostenuto, infatti, che some of these measures may
constitute a strong challenge for countries in which the financial sector is not heavily regulated
and the necessary legislation and administrative infrastructure may have to be created. It is
essential to note, however, that the relevance and utility of these arrangements are not limited
to the control of money-laundering, but also apply to corruption (article 7). They also
strengthen confidence in the financial infrastructure, which is instrumental to sustainable social
and economic development .
(18)
È previsto innanzi tutto che ogni Stato Parte istituisca un sistema interno
completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari
non bancari, nonché di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di
denaro, al fine di scoprire ed impedire il riciclaggio di denaro. Tale sistema
dovrà in particolar modo tenere conto delle esigenze in materia di identificazione dei
clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette .
(19)
Alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 si prevede poi l’obbligo, per
ogni Stato Parte, di introdurre e di garantire un regime di adeguata comunica-
zione, condivisione e trasmissione delle informazioni acquisite mediante i mec-
canismi sopra analizzati: nel dettaglio, è sancito l’obbligo di assicurare che le auto-
rità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impe-
gnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le auto-
rità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed
internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal
fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale
per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di rici-
claggio di denaro.
È in sostanza, come meglio si dirà nel richiamato approfondimento, il
sistema ad esempio previsto, nell’ordinamento italiano, ad opera del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(18) Cfr. Unodc, Legislative guide for the implementation, cit., p. 51.
(19) Con riferimento all’ordinamento italiano, v. E. Amodio, Prevenzione del riciclaggio e obblighi di col-
laborazione dei professionisti, in Diritto penale e processo, 2008, 8, pp. 1051 ss.; sul tema v. già R.
Cantone, Il ruolo degli enti creditizi e degli intermediari finanziari nella legislazione di contrasto al rici-
claggio, in particolare: l’obbligo di identificazione e di registrazione e la segnalazione delle operazioni sospette,
in Rivista penale, 1995, 6, pp. 717 ss.
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