Page 15 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 15

LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE




               anche di ulteriori e distinte tendenze criminose (la corruzione, tra tutte): a tale
               riguardo, si è significativamente sostenuto, infatti, che some of  these measures may
               constitute a strong challenge for countries in which the financial sector is not heavily regulated
               and the necessary legislation and administrative infrastructure may have to be created. It is
               essential to note, however, that the relevance and utility of  these arrangements are not limited
               to  the  control  of   money-laundering,  but  also  apply  to  corruption  (article  7).  They  also
               strengthen confidence in the financial infrastructure, which is instrumental to sustainable social
               and economic development .
                                     (18)
                    È previsto innanzi tutto che ogni Stato Parte istituisca un sistema interno
               completo di regolamentazione e controllo delle banche e degli istituti finanziari
               non bancari, nonché di altri organismi particolarmente esposti al riciclaggio di
               denaro,  al  fine  di  scoprire  ed  impedire  il  riciclaggio  di  denaro.  Tale  sistema
               dovrà in particolar modo tenere conto delle esigenze in materia di identificazione dei
               clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione di transazioni sospette .
                                                                             (19)
                    Alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 si prevede poi l’obbligo, per
               ogni Stato Parte, di introdurre e di garantire un regime di adeguata comunica-
               zione, condivisione e trasmissione delle informazioni acquisite mediante i mec-
               canismi sopra analizzati: nel dettaglio, è sancito l’obbligo di assicurare che le auto-
               rità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità impe-
               gnate nella lotta al riciclaggio di denaro (comprese, laddove previsto dal diritto interno, le auto-
               rità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed
               internazionale alle condizioni previste dal suo diritto interno, e prende in considerazione a tal
               fine la creazione di un servizio di informazione finanziaria che operi come centro nazionale
               per la raccolta, analisi e diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di rici-
               claggio di denaro.
                    È  in  sostanza,  come  meglio  si  dirà  nel  richiamato  approfondimento,  il
               sistema ad esempio previsto, nell’ordinamento italiano, ad opera del decreto
               legislativo 21 novembre 2007, n. 231.








               (18)  Cfr. Unodc, Legislative guide for the implementation, cit., p. 51.
               (19)  Con riferimento all’ordinamento italiano, v. E. Amodio, Prevenzione del riciclaggio e obblighi di col-
                    laborazione dei professionisti, in Diritto penale e processo, 2008, 8, pp. 1051 ss.; sul tema v. già R.
                    Cantone, Il ruolo degli enti creditizi e degli intermediari finanziari nella legislazione di contrasto al rici-
                    claggio, in particolare: l’obbligo di identificazione e di registrazione e la segnalazione delle operazioni sospette,
                    in Rivista penale, 1995, 6, pp. 717 ss.

                                                                                         13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20