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LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE




               momento che le attività di riciclaggio tendono ad attribuire a tali proventi una
               apparenza che è pienamente lecita .
                                                (11)
                    Può dirsi fin da subito che tali gruppi di condotte, complessivamente con-
               siderati ed in ogni forma realizzati, coprano tutte le molteplici e tipiche fasi
               attraverso le quali - secondo acquisizioni criminologiche consolidate - si snoda
               «normalmente» il procedimento di acquisizione, ripulitura e reimpiego dei pro-
               venti illeciti da parte delle organizzazioni criminali .
                                                                (12)
                    La Convenzione impone la criminalizzazione di tali condotte sulla scorta
               dell’implicito e condivisibile presupposto che le stesse siano strettamente con-
               naturate all’esistenza stessa delle organizzazioni criminali  che tendono, come
                                                                      (13)
               fine ultimo ed ineliminabile, a quello di ricavare profitto dalle proprie attività
               delittuose (si legge emblematicamente nella Guida legislativa dell’UNODC che
               the main motive of  organized criminal groups is financial or other material benefit) e, in
               seconda battuta, all’obiettivo di porre al riparo tale profitto dalle azioni di pre-
               venzione e repressione poste in essere nei singoli ordinamenti, proprio attraver-
               so la trasformazione dei proventi illeciti in utilità dotate di apparente legittima-
               zione economica.


               (11)  As national and international efforts to deprive criminals of  their illicit gains have intensified, organized cri-
                    minal groups have increasingly sought to convert such gains into apparently legitimate assets. This is done by
                    placing the proceeds in the financial system and engaging in various transactions intended to obfuscate the ori-
                    gin of  and path taken by the money (known as “layering”), and then integrating the money into the legitimate
                    economy through apparently legitimate transactions: v. Unodc, Legislative guide, op. cit., p. 37.
               (12)  La suddivisione in fasi di tale procedimento costituisce acquisizione sedimentata tanto da
                    parte della dottrina che si è occupata del tema (sia dal punto di vista giuridico, sia sotto il ver-
                    sante dell’analisi economico-criminale), quanto nell’ambito delle giurisdizioni internazionali.
                    Può emblematicamente citarsi, a questo riguardo, quanto sancito, con sentenza resa il 30 set-
                    tembre 2009 (n. 685), dalla Corte costituzionale colombiana, secondo cui el delito de lavado de
                    activos supone, en términos generales, el agotamiento de tres frases bien definidas. Una primera, que consiste
                    en la puesta en circulación o colocación del dinero, por la cual la organización introduce las ganancias en la
                    corriente del sistema financiero mediante la consignación imperceptible de pequeñas consignaciones o prevalido
                    de negocios societarios de gran envergadura. En la segunda fase, que la doctrina llama de distorsión o diver-
                    sificación, el dinero corriente fruto del delito se somete a operaciones más o menos complejas que pretenden
                    borrar el rastro de ilegalidad que les dio origen. (…) La tercera fase es la de retorno, y consiste en el ingreso
                    de los dineros ilícitos, ficticiamente legalizados, al patrimonio del sujeto que, sin perjuicio de la participación
                    de otros en el delito de lavado de dinero, reclama para sí las ganancias del ilícito.
               (13)  Così, ex plurimis, C.F. Grosso, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva
                    comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, pp. 1279 ss.; F. Bricola, Il diritto penale del mercato finan-
                    ziario, in AA.VV., Mercato finanziario e disciplina penale, Milano, 1993, p. 28; v. anche M. Angelini,
                    Riciclaggio, op. cit., p. 177, secondo cui «il riciclatore è molto spesso un «colletto bianco» che,
                    nell’apparente alone di grande rispettabilità derivategli dall’essere «membro» del mondo econo-
                    mico- finanziario, non ha alcuna remora ad intrattenere rapporti con i delinquenti ed a prestarsi
                    a ripulire e/o ad impiegare i proventi delle loro malefatte. Al riciclatore non interessa chi sia
                    l’autore del reato e/o dei reati o ad appropriarsi dei proventi illeciti, suo unico fine è quello di
                    dare una veste legittima a risorse illecite formatesi al di fuori dei circuiti economico-finanziari.
                    (...) I proventi illeciti non diventano mai suoi. Sono e restano nella disponibilità della malavita»;
                    nella stessa direzione, cfr. anche Unodc, Digesto di casi di criminalità organizzata, cit., p. 7.

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