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ROBERTO TARTAGLIA
Tale dinamica - assai frequente, anzi ineliminabile nel modus operandi di
ogni gruppo criminale organizzato - è vista con particolare e giustificato timore
dallo strumento internazionale, in considerazione della pluralità di effetti
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nocivi che essa - su più piani - è suscettibile di dispiegare in:
quello del rafforzamento della capacità economica e, quindi, della
potenza criminale della stessa organizzazione criminale;
quello dell’alterazione del mercato e della concorrenza interna ;
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quello - soprattutto nel caso di operazioni di riciclaggio sempre più fre-
quentemente realizzate in veste transnazionale - dell’inquinamento dell’econo-
mia internazionale .
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La più volte evocata lungimiranza di Giovanni Falcone trova una concre-
tizzazione scritta nelle disposizioni della Convenzione che, sempre a proposito
di riciclaggio e reimpiego, trascendono la dimensione della mera repressione
per giungere alla prospettiva della prevenzione, anch’essa oggetto di lucida ana-
lisi nel menzionato approfondimento della Rassegna.
L’articolo 7, infatti, completa il sistema internazionale messo a punto dalla
Convenzione in materia di repressione e lotta ai fenomeni di riciclaggio posti in
essere dalla criminalità organizzata, affiancando agli obblighi di criminalizzazio-
ne ulteriori e diverse misure reputate strumentali al medesimo obiettivo di pro-
tezione .
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Si tratta di misure che - se applicate in maniera adeguata - si rivelano in
realtà strumentali alla prevenzione non soltanto dei fenomeni di riciclaggio, ma
(14) Sia pure con riferimento prevalente alla disciplina italiana della fattispecie di cui all’articolo
648-bis c.p. e alla sua evoluzione normativa, sottolinea questa progressione offensiva della
fattispecie M. Angelini, Riciclaggio, cit., p. 172, secondo cui «vi è così un salto qualitativo della
fattispecie dove la stessa dimensione lesiva patrimoniale viene a perdere la sua prospettiva
prevalentemente individualistica, e se vogliamo retrospettiva e di accertamento del reato a
monte, per approdare a lidi «macroeconomici».
(15) Cfr. sul punto G.M. Palmieri, La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impie-
go di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma, Napoli, 2013, p. 37; C. Pedrazzi,
L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita, Napoli,
1999, passim.
(16) Cfr. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Strengthening international cooperation in
combating the harmful effects of illicit financial flows resulting from criminal activities, risoluzione n. 32
del 28 luglio 2011; D. Masciandaro, Reati e riciclaggio: Profili di analisi economica, in E. Cappa, L.
D. Cerqua, Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Milano, 2012, passim.
(17) Si legge infatti in Unodc, Legislative guide for the implementation, cit., p. 39, che critical part of
money-laundering is placing illicit funds into the financial system. Stopping organized criminal groups from
making that first step, and developing the capacity to track the movement of assets is therefore crucial. In
this regard, international cooperation is again indispensable. For these reasons, article 7 of the Convention
introduces additional measures aimed at preventing such activities and at enlisting the assistance of financial
institutions and others in preventing the introduction of criminal funds into the financial system, in detecting
transactions in the system that may be of criminal origin and in facilitating the tracing of the funds involved
in such transactions.
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