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ROBERTO TARTAGLIA




                  Tale dinamica - assai frequente, anzi ineliminabile nel modus operandi di
             ogni gruppo criminale organizzato - è vista con particolare e giustificato timore
             dallo  strumento  internazionale,  in  considerazione  della  pluralità  di  effetti
                                                                             (14)
             nocivi che essa - su più piani - è suscettibile di dispiegare in:
                    quello  del  rafforzamento  della  capacità  economica  e,  quindi,  della
             potenza criminale della stessa organizzazione criminale;
                    quello dell’alterazione del mercato e della concorrenza interna ;
                                                                                (15)
                    quello - soprattutto nel caso di operazioni di riciclaggio sempre più fre-
             quentemente realizzate in veste transnazionale - dell’inquinamento dell’econo-
             mia internazionale .
                              (16)
                  La più volte evocata lungimiranza di Giovanni Falcone trova una concre-
             tizzazione scritta nelle disposizioni della Convenzione che, sempre a proposito
             di riciclaggio e reimpiego, trascendono la dimensione della mera repressione
             per giungere alla prospettiva della prevenzione, anch’essa oggetto di lucida ana-
             lisi nel menzionato approfondimento della Rassegna.
                  L’articolo 7, infatti, completa il sistema internazionale messo a punto dalla
             Convenzione in materia di repressione e lotta ai fenomeni di riciclaggio posti in
             essere dalla criminalità organizzata, affiancando agli obblighi di criminalizzazio-
             ne ulteriori e diverse misure reputate strumentali al medesimo obiettivo di pro-
             tezione .
                    (17)
                  Si tratta di misure che - se applicate in maniera adeguata - si rivelano in
             realtà strumentali alla prevenzione non soltanto dei fenomeni di riciclaggio, ma
             (14)  Sia pure con riferimento prevalente alla disciplina italiana della fattispecie di cui all’articolo
                  648-bis c.p. e alla sua evoluzione normativa, sottolinea questa progressione offensiva della
                  fattispecie M. Angelini, Riciclaggio, cit., p. 172, secondo cui «vi è così un salto qualitativo della
                  fattispecie dove la stessa dimensione lesiva patrimoniale viene a perdere la sua prospettiva
                  prevalentemente individualistica, e se vogliamo retrospettiva e di accertamento del reato a
                  monte, per approdare a lidi «macroeconomici».
             (15)  Cfr. sul punto G.M. Palmieri, La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e impie-
                  go di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma, Napoli, 2013, p. 37; C. Pedrazzi,
                  L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita, Napoli,
                  1999, passim.
             (16)  Cfr. Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, Strengthening international cooperation in
                  combating the harmful effects of  illicit financial flows resulting from criminal activities, risoluzione n. 32
                  del 28 luglio 2011; D. Masciandaro, Reati e riciclaggio: Profili di analisi economica, in E. Cappa, L.
                  D. Cerqua, Il riciclaggio del denaro. Il fenomeno, il reato, le norme di contrasto, Milano, 2012, passim.
             (17)  Si legge infatti in Unodc, Legislative guide for the implementation, cit., p. 39, che critical part of
                  money-laundering is placing illicit funds into the financial system. Stopping organized criminal groups from
                  making that first step, and developing the capacity to track the movement of  assets is therefore crucial. In
                  this regard, international cooperation is again indispensable. For these reasons, article 7 of  the Convention
                  introduces additional measures aimed at preventing such activities and at enlisting the assistance of  financial
                  institutions and others in preventing the introduction of  criminal funds into the financial system, in detecting
                  transactions in the system that may be of  criminal origin and in facilitating the tracing of  the funds involved
                  in such transactions.

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