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LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE




                    È stato proprio tale Comitato ad adottare la Dichiarazione di Principi sulla
               prevenzione dell’utilizzo a fini criminosi del sistema bancario per il riciclaggio
               di fondi di provenienza illecita (Basilea, 12 dicembre 1988), che non contem-
               plava misure di carattere penale, ma meccanismi con finalità essenzialmente
               preventiva: a titolo di esempio, la Dichiarazione esortava le banche a not [to] set
               out to offer services or provide active assistance in transactions which they have good reason to
               suppose  are  associated  with  money-laundering  activities”  (art.  3).  In  particolare,  “where
               banks become aware of  facts which lead to the reasonable presumption that money held on
               deposit derives from criminal activity or that transactions entered into are themselves criminal
               in purpose, appropriate measures, consistent with the law, should be taken, for example, to
               deny assistance, sever relations with the customer and close or freeze accounts.
                    Sempre  nello  stesso  anno  si  colloca  la  Convenzione  di  Vienna  del  20
               dicembre 1988, adottata nel corso della Conferenza dell’ONU sul traffico ille-
               cito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Si trattò di un vero e proprio salto di
               qualità  nell’intervento  internazionale  in  questa  materia,  dal  momento  che  la
               Convenzione impegnava le parti contraenti a considerare come reati, qualora
               commessi intenzionalmente, alcuni comportamenti, tra i quali espressamente
               includeva anche l’attività di riciclaggio. Questa trovava - all’art. 3, lett. b - per la
               prima volta in un documento internazionale, una sua definizione normativa. È
               proprio in conseguenza della Convenzione di Vienna, d’altronde, che il legisla-
               tore italiano è intervenuto a modificare la fattispecie nazionale di riciclaggio,
               prevista dall’articolo 648-bis c.p., con la legge del 19 marzo 1990, n. 55 .
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                    Nel 1989 è stato poi costituito il Gruppo di azione finanziaria internazio-
               nale, con funzioni di supervisione del movimento dei capitali illeciti negli Stati
               membri, nonché con potere di formulazione di proposte su misure di contrasto,
               armonizzazione e attuazione: tra queste ultime vanno certamente annoverate le
               Quaranta raccomandazioni per il contrasto al riciclaggio, che - introdotte per la
               prima volta nell’aprile del 1990 e poi periodicamente aggiornate fino al 2012 -
               forniscono un inquadramento generale della materia, indicano le iniziative legi-
               slative per combattere il riciclaggio ed infine suggeriscono le misure atte a pre-
               venire la contaminazione del sistema finanziario e il consolidamento della coo-
               perazione internazionale.
                    L’azione del Gruppo di azione ha costituito il più adeguato preludio alla
               Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, l’identificazione, il seque-
               stro e la confisca dei proventi del reato dell’8 novembre 1990: per la prima volta
               con uno strumento giuridicamente vincolante sono introdotte disposizioni sulla

               (3)   Sul tema, per tutti, v. C. F. Grosso, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella
                    prospettiva comunitaria, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992, 4/00, pp. 1277 ss.

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