Page 11 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 11

LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE




               intervento pubblico prima della strage di Capaci - l’avvio di una conferenza
               mondiale di alto livello politico per porre le fondamenta di una cooperazione
               internazionale contro la criminalità organizzata, considerata come un fenome-
               no di dimensione non più soltanto nazionale.
                    Da quella proposta si avviò il lungo percorso che ha condotto all’adozione
               della Convenzione di Palermo, ancora oggi formidabile strumento globale di
               cooperazione  giudiziaria,  applicabile  non  solo  alle  mafie  “storiche”  e  alle
               “nuove mafie”, ma anche a tutta una serie aperta di fenomeni criminali di natu-
               ra collettiva, ivi inclusi quelli che neppure esistevano, almeno con le medesime
               caratteristiche, al tempo in cui la Convenzione è stata firmata.
                                                       **
                    Ebbene,  come  è  noto,  il  testo  della  Convenzione  di  Palermo  contiene
               quattro disposizioni che sanciscono veri e propri obblighi di incriminazione
                                                                                          (6)
               in capo agli Stati aderenti: ed è significativo che accanto a quelli previsti dall’ar-
               ticolo 5 (Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato), dall’ar-
               ticolo  6  (Penalizzazione  del  riciclaggio  dei  proventi  di  reato),  dall’articolo  8
               (Penalizzazione della corruzione) e dall’articolo 23 (Penalizzazione dell’intralcio alla giu-
               stizia), figuri proprio quello che obbliga alla incriminazione del riciclaggio dei pro-
               venti di reato (art. 6).
                    La Convenzione ha pertanto selezionato quattro fattispecie di reato, di cui
               ha appunto imposto la criminalizzazione in quanto evidentemente ritenute par-
               ticolarmente rilevanti e strategiche sul piano della repressione dei fenomeni ille-
               citi tipici della criminalità organizzata. La previsione di tali obblighi di crimina-
               lizzazione persegue almeno due obiettivi principali : il primo è quello di incre-
                                                                (7)
               mentare  il  livello  globale  di  efficacia  della  lotta  alla  criminalità  organizzata,
               garantendo l’adeguata criminalizzazione di condotte che sono ritenute, a ragio-
               ne, strategiche, in modo tale da costituire in ogni ordinamento nazionale una
               base giuridica sufficiente a contrastarle in misura sufficientemente efficace.


               (6)   Sulla questione generale degli obblighi espressi di tutela penale, posti da disposizioni costi-
                    tuzionali o sovranazionali quali vincoli alla discrezionalità del legislatore ordinario, cfr., con
                    riferimento alla prospettiva italiana ed europea, Caterina Paonessa, Gli obblighi di tutela penale.
                    La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009; per un’ana-
                    lisi completa e definitiva del contesto italiano, per tutti v. D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di
                    tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss.
               (7)   La duplicità di funzioni è posta in evidenza, con riferimento specifico alla criminalizzazione
                    della partecipazione al gruppo criminale organizzato, da UNODC, Legislative guide for the imple-
                    mentation of  the United Nations Convention against transnational organized crime, p. 26, secondo cui
                    because the activities of  organized criminal groups across National borders and frequently affect many coun-
                    tries at once, the need to coordinate and harmonize laws is evident. The Organized Crime Convention aims
                    at meeting the need for a coordinated global response and at ensuring the effective criminalization of  acts of
                    participation in such groups.

                                                                                          9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16