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LA PROSPETTIVA DEL CONTRASTO PATRIMONIALE ALL’ECONOMIA CRIMINALE
intervento pubblico prima della strage di Capaci - l’avvio di una conferenza
mondiale di alto livello politico per porre le fondamenta di una cooperazione
internazionale contro la criminalità organizzata, considerata come un fenome-
no di dimensione non più soltanto nazionale.
Da quella proposta si avviò il lungo percorso che ha condotto all’adozione
della Convenzione di Palermo, ancora oggi formidabile strumento globale di
cooperazione giudiziaria, applicabile non solo alle mafie “storiche” e alle
“nuove mafie”, ma anche a tutta una serie aperta di fenomeni criminali di natu-
ra collettiva, ivi inclusi quelli che neppure esistevano, almeno con le medesime
caratteristiche, al tempo in cui la Convenzione è stata firmata.
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Ebbene, come è noto, il testo della Convenzione di Palermo contiene
quattro disposizioni che sanciscono veri e propri obblighi di incriminazione
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in capo agli Stati aderenti: ed è significativo che accanto a quelli previsti dall’ar-
ticolo 5 (Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato), dall’ar-
ticolo 6 (Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato), dall’articolo 8
(Penalizzazione della corruzione) e dall’articolo 23 (Penalizzazione dell’intralcio alla giu-
stizia), figuri proprio quello che obbliga alla incriminazione del riciclaggio dei pro-
venti di reato (art. 6).
La Convenzione ha pertanto selezionato quattro fattispecie di reato, di cui
ha appunto imposto la criminalizzazione in quanto evidentemente ritenute par-
ticolarmente rilevanti e strategiche sul piano della repressione dei fenomeni ille-
citi tipici della criminalità organizzata. La previsione di tali obblighi di crimina-
lizzazione persegue almeno due obiettivi principali : il primo è quello di incre-
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mentare il livello globale di efficacia della lotta alla criminalità organizzata,
garantendo l’adeguata criminalizzazione di condotte che sono ritenute, a ragio-
ne, strategiche, in modo tale da costituire in ogni ordinamento nazionale una
base giuridica sufficiente a contrastarle in misura sufficientemente efficace.
(6) Sulla questione generale degli obblighi espressi di tutela penale, posti da disposizioni costi-
tuzionali o sovranazionali quali vincoli alla discrezionalità del legislatore ordinario, cfr., con
riferimento alla prospettiva italiana ed europea, Caterina Paonessa, Gli obblighi di tutela penale.
La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli costituzionali e comunitari, Pisa, 2009; per un’ana-
lisi completa e definitiva del contesto italiano, per tutti v. D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di
tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, pp. 484 ss.
(7) La duplicità di funzioni è posta in evidenza, con riferimento specifico alla criminalizzazione
della partecipazione al gruppo criminale organizzato, da UNODC, Legislative guide for the imple-
mentation of the United Nations Convention against transnational organized crime, p. 26, secondo cui
because the activities of organized criminal groups across National borders and frequently affect many coun-
tries at once, the need to coordinate and harmonize laws is evident. The Organized Crime Convention aims
at meeting the need for a coordinated global response and at ensuring the effective criminalization of acts of
participation in such groups.
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