Page 12 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 12
ROBERTO TARTAGLIA
La seconda funzione che si può intravedere nella previsione degli obblighi
di criminalizzazione è quella che punta ad una (almeno) tendenziale armonizza-
zione delle discipline nazionali delle fattispecie di reato in oggetto, ciò al fine
evidente - che coincide con il tèlos precipuo dell’intero strumento pattizio - di
facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i vari Stati aderenti, agevo-
lando l’integrazione del tradizionale presupposto della doppia e reciproca incri-
minazione .
(8)
Con riferimento specifico all’ obbligo di criminalizzazione di cui all’artico-
lo 6, va detto che esso ha ad oggetto una serie articolata di condotte, tutte ricon-
ducibili - nella prospettiva convenzionale - alla rubrica del «riciclaggio» .
(9)
Si tratta di condotte che, nei singoli ordinamenti nazionali (così come in
quello italiano), solitamente trovano la loro collocazione in molteplici e distinte
fattispecie di reato, talvolta neanche accomunate dalla medesima dimensione
offensiva di bene giuridico protetto .
(10)
Nonostante tale dato di partenza, che potrebbe attestare un connotato di
sostanziale eterogeneità delle condotte in argomento, vi è comunque da dire
che tutti i fatti descritti dall’articolo 6 riescono comunque a rintracciare un
denominatore comune concreto e solido: tentando una definizione di fortissi-
ma sintesi, si tratta infatti di condotte che, con modalità e intensità differenti,
tendono a concentrarsi sui proventi economici derivanti da attività delittuose,
in modo tale da ostacolare l’accertamento e la visibilità stessa della loro prove-
nienza illecita (o comunque con il concreto pericolo che tale ostacolo possa
venire in essere), sì da reintrodurre tali proventi nell’ambito dell’economia
«legale», contaminandone e condizionandone altresì il regolare svolgimento, dal
(8) Sul punto, cfr. G. Michelini - G. Polimeni, Il fenomeno del crimine transnazionale e la
Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, in Aa.Vv., Criminalità organizzata
transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo, a cura di E. Rosi,
Ipsoa, Milano, 2007, p. 45, che evidenziano tale funzione, registrando tuttavia anche i
modesti risultati raggiunti con riferimento a questo obiettivo di armonizzazione, in punto
di disciplina dei reati associativi.
(9) Cfr. S. C. De Braco, in S. C. De Braco, A. De Vita, Nuovo falso in bilancio e reati fiscali, Roma,
2006, p. 99: “si tratta in pratica di un processo volto alla trasformazione di un input (ricchezza
illecita) in un output (ricchezza ripulita) attraverso il tradizionale modello trifasico elaborato
dal Gafi, caratterizzato come noto dai seguenti step:
Collocamento (placement): immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito
finanziario legale (spesso i fondi viaggiano già nel circuito finanziario legale, quindi il
momento delicato è il passaggio dal presupposto al riciclaggio);
Stratificazione (layering): esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di
far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi;
Integrazione (integration): reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie
dei capitali così ripuliti”.
(10) Così anche M. Angelini, Riciclaggio, in Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano,
cit., p. 166.
10