Page 12 - Rassegna 2023-4_Inserto
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ROBERTO TARTAGLIA




                  La seconda funzione che si può intravedere nella previsione degli obblighi
             di criminalizzazione è quella che punta ad una (almeno) tendenziale armonizza-
             zione delle discipline nazionali delle fattispecie di reato in oggetto, ciò al fine
             evidente - che coincide con il tèlos precipuo dell’intero strumento pattizio - di
             facilitare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i vari Stati aderenti, agevo-
             lando l’integrazione del tradizionale presupposto della doppia e reciproca incri-
             minazione .
                       (8)
                  Con riferimento specifico all’ obbligo di criminalizzazione di cui all’artico-
             lo 6, va detto che esso ha ad oggetto una serie articolata di condotte, tutte ricon-
             ducibili - nella prospettiva convenzionale - alla rubrica del «riciclaggio» .
                                                                                 (9)
                  Si tratta di condotte che, nei singoli ordinamenti nazionali (così come in
             quello italiano), solitamente trovano la loro collocazione in molteplici e distinte
             fattispecie di reato, talvolta neanche accomunate dalla medesima dimensione
             offensiva di bene giuridico protetto .
                                               (10)
                  Nonostante tale dato di partenza, che potrebbe attestare un connotato di
             sostanziale eterogeneità delle condotte in argomento, vi è comunque da dire
             che  tutti  i  fatti  descritti  dall’articolo  6  riescono  comunque  a  rintracciare  un
             denominatore comune concreto e solido: tentando una definizione di fortissi-
             ma sintesi, si tratta infatti di condotte che, con modalità e intensità differenti,
             tendono a concentrarsi sui proventi economici derivanti da attività delittuose,
             in modo tale da ostacolare l’accertamento e la visibilità stessa della loro prove-
             nienza illecita (o comunque con il concreto pericolo che tale ostacolo possa
             venire  in  essere),  sì  da  reintrodurre  tali  proventi  nell’ambito  dell’economia
             «legale», contaminandone e condizionandone altresì il regolare svolgimento, dal

             (8)   Sul  punto,  cfr.  G.  Michelini  -  G.  Polimeni,  Il  fenomeno  del  crimine  transnazionale  e  la
                  Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, in Aa.Vv., Criminalità organizzata
                  transnazionale  e  sistema  penale  italiano:  la  Convenzione  ONU  di  Palermo,  a  cura  di  E.  Rosi,
                  Ipsoa, Milano, 2007, p. 45, che evidenziano tale funzione, registrando tuttavia anche i
                  modesti risultati raggiunti con riferimento a questo obiettivo di armonizzazione, in punto
                  di disciplina dei reati associativi.
             (9)   Cfr. S. C. De Braco, in S. C. De Braco, A. De Vita, Nuovo falso in bilancio e reati fiscali, Roma,
                  2006, p. 99: “si tratta in pratica di un processo volto alla trasformazione di un input (ricchezza
                  illecita) in un output (ricchezza ripulita) attraverso il tradizionale modello trifasico elaborato
                  dal Gafi, caratterizzato come noto dai seguenti step:
                    Collocamento (placement): immissione dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito
                  finanziario  legale  (spesso  i  fondi  viaggiano  già  nel  circuito  finanziario  legale,  quindi  il
                  momento delicato è il passaggio dal presupposto al riciclaggio);
                    Stratificazione (layering): esecuzione di una pluralità di operazioni e trasferimenti al fine di
                  far perdere le tracce della provenienza illecita dei fondi;
                    Integrazione (integration): reinvestimento e reimpiego in attività economiche e/o finanziarie
                  dei capitali così ripuliti”.
             (10)  Così anche M. Angelini, Riciclaggio, in Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano,
                  cit., p. 166.

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