Page 17 - Rassegna 2023-4_Inserto
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Riciclaggio, articolo 648-bis c.p.
Sottotenente Alessandro Caruso
(*)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità pro-
venienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identifica-
zione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando
il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo
a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è sta-
bilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell'articolo 648.
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SOMMARIO: 1. Cenni storici. - 2. La struttura della fattispecie. - 3. Denaro, beni o altre uti-
lità. - 4. La condotta. - 5. L’elemento soggettivo. - 6. Sanzioni e circostanze. -
7. Riciclaggio e altri reati. - 8. Sequestro e confisca. - 9. Conclusioni.
1. Cenni storici
Il delitto di riciclaggio è disciplinato dall’art. 648 bis c.p., collocato nel
(20)
titolo dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode. Il suffisso bis è
indicativo della sua introduzione nell’ordinamento giuridico successivamente
all’emanazione del codice penale. Inizialmente, infatti, la fattispecie delittuosa
era punita attraverso il delitto di ricettazione, ex art. 648 c.p., e il delitto di favo-
reggiamento reale, ex art. 379 c. p. , a riprova della scarsa rilevanza giuridica
(21)
inizialmente attribuita al disvalore sociale e legale delle relative condotte.
Un primo segnale di attenzione verso la sua portata lesiva può essere rite-
nuto l’innalzamento di pena introdotto per la ricettazione dall’art. 15 della legge
n. 152 del 1975.
(*) Addetto alla Terza Sezione del II Reparto Investigativo del R.O.S.
(20) La Commissione Presidenziale statunitense sul crimine organizzato nel 1985 affermava che
per riciclaggio deve intendersi “i mezzi attraverso i quali si nasconde l’esistenza, la fonte ille-
gale o l’utilizzo illegale di redditi e poi si camuffano questi redditi per farli apparire legittimi”.
Cfr. L. D. Cerqua, Il delitto di riciclaggio nel sistema penale italiano, in E. Cappa, U. Morera, (a cura
di), Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette, Bologna, 2008.
(21) Cfr. G. M. Flick, voce Riciclaggio, in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991, 4.
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