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ALESSANDRO CARUSO




                  Ma è solo con la legge n. 191 del 1978 che il codice Rocco conosce il
             nuovo delitto di riciclaggio, e punisce quel quid pluris che lo stesso ingenera nel
             tessuto sociale rispetto alla ricettazione: con quest’ultima, in effetti, i capitali
             illecitamente ottenuti continuano a circolare negli ambienti illegali, mentre è
             solo attraverso le attività di riciclaggio che gli stessi vengono immessi nuova-
             mente nei circuiti economici legali, nel tentativo, non solo di distruggere le trac-
             ce delle condotte antecedenti, ma anche di poter utilizzare nuovamente e libe-
             ramente i proventi dei reati sottesi, e di non compromettere i responsabili delle
             condotte illecite compiute .
                                      (22)
                  La fattispecie di nuovo conio, costruita come fattispecie a consumazione
             anticipata, rivelava sia l’intenzione del legislatore di estendere la punibilità della
             condotta  di  ricettazione,  rispetto  alla  quale  altrimenti  l’attività  successiva  di
             reimmissione  nei  circuiti  legali  risultava  non  punibile,  sia  l’influenza  del
             momento storico in cui nasceva, ovvero gli anni del terrorismo e dei sequestri
             di persona, dimostrando del resto poco coraggio nella rubrica della norma, che
             denominava il delitto come sostituzione di denaro o valori, provenienti esclusi-
             vamente  da  delitti  tassativamente  indicati,  tutti  appunto  riconducibili  agli
             ambienti terroristici .
                                (23)
                  Solo nel 1990, con l’art. 23 della legge n. 55, la rubrica del delitto assumeva
             la denominazione di riciclaggio, la fattispecie delittuosa veniva sganciata dalla
             strettoia  di  pochi  delitti  presupposti  e  la  sostituzione  veniva  estesa,  oltre  al
             denaro, anche a beni e altre utilità, perdendo la sua struttura di delitto cosiddet-
             to  appunto  attentato,  per  richiedere  l’effettivo  compimento  della  condotta
             richiesta. La stessa legge introduceva anche il delitto di cui all’art. 648-ter c.p.
             (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”), per punire la fase
             ulteriormente successiva ed evitare che restasse post factum non punibile rispetto
             alla condotta presupposta.
                  Nel  1993  poi,  con  la  legge  n.  328,  che  ratificava  la  Convenzione  di
             Strasburgo in materia, la norma subiva ulteriori modifiche volte ad ampliare lo
             spettro delle condotte punibili e ad agganciare il delitto a qualsiasi delitto non
             colposo presupposto. L’art. 3 della legge n. 186 del 2014 introduceva poi nel-
             l’ordinamento, con l’art. 648-ter 1 c.p., il delitto di autoriciclaggio, limitando in
             modo inequivoco la punibilità del delitto di riciclaggio ai soli soggetti estranei
             alla commissione del delitto presupposto. L’ultimo intervento di riforma risale,
             infine, al 2021, quando, con il d. lgs. n. 195, in recepimento della Direttiva
             europea n. 2018/1673, tra i reati presupposti sono stati compresi anche i delitti

             (22)  Cfr. G. M. Soldi, voce Riciclaggio, in Digesto Disc. Pen., Agg., Torino, 2011.
             (23)  Cfr. G. Pecorella, voce Denaro (sostituzione di), in Digesto Disc. Pen., III, Torino; 1989.

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