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ALESSANDRO CARUSO
Ma è solo con la legge n. 191 del 1978 che il codice Rocco conosce il
nuovo delitto di riciclaggio, e punisce quel quid pluris che lo stesso ingenera nel
tessuto sociale rispetto alla ricettazione: con quest’ultima, in effetti, i capitali
illecitamente ottenuti continuano a circolare negli ambienti illegali, mentre è
solo attraverso le attività di riciclaggio che gli stessi vengono immessi nuova-
mente nei circuiti economici legali, nel tentativo, non solo di distruggere le trac-
ce delle condotte antecedenti, ma anche di poter utilizzare nuovamente e libe-
ramente i proventi dei reati sottesi, e di non compromettere i responsabili delle
condotte illecite compiute .
(22)
La fattispecie di nuovo conio, costruita come fattispecie a consumazione
anticipata, rivelava sia l’intenzione del legislatore di estendere la punibilità della
condotta di ricettazione, rispetto alla quale altrimenti l’attività successiva di
reimmissione nei circuiti legali risultava non punibile, sia l’influenza del
momento storico in cui nasceva, ovvero gli anni del terrorismo e dei sequestri
di persona, dimostrando del resto poco coraggio nella rubrica della norma, che
denominava il delitto come sostituzione di denaro o valori, provenienti esclusi-
vamente da delitti tassativamente indicati, tutti appunto riconducibili agli
ambienti terroristici .
(23)
Solo nel 1990, con l’art. 23 della legge n. 55, la rubrica del delitto assumeva
la denominazione di riciclaggio, la fattispecie delittuosa veniva sganciata dalla
strettoia di pochi delitti presupposti e la sostituzione veniva estesa, oltre al
denaro, anche a beni e altre utilità, perdendo la sua struttura di delitto cosiddet-
to appunto attentato, per richiedere l’effettivo compimento della condotta
richiesta. La stessa legge introduceva anche il delitto di cui all’art. 648-ter c.p.
(“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”), per punire la fase
ulteriormente successiva ed evitare che restasse post factum non punibile rispetto
alla condotta presupposta.
Nel 1993 poi, con la legge n. 328, che ratificava la Convenzione di
Strasburgo in materia, la norma subiva ulteriori modifiche volte ad ampliare lo
spettro delle condotte punibili e ad agganciare il delitto a qualsiasi delitto non
colposo presupposto. L’art. 3 della legge n. 186 del 2014 introduceva poi nel-
l’ordinamento, con l’art. 648-ter 1 c.p., il delitto di autoriciclaggio, limitando in
modo inequivoco la punibilità del delitto di riciclaggio ai soli soggetti estranei
alla commissione del delitto presupposto. L’ultimo intervento di riforma risale,
infine, al 2021, quando, con il d. lgs. n. 195, in recepimento della Direttiva
europea n. 2018/1673, tra i reati presupposti sono stati compresi anche i delitti
(22) Cfr. G. M. Soldi, voce Riciclaggio, in Digesto Disc. Pen., Agg., Torino, 2011.
(23) Cfr. G. Pecorella, voce Denaro (sostituzione di), in Digesto Disc. Pen., III, Torino; 1989.
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